Il ripristino della garanzia patrimoniale dei creditori passa attraverso la inefficacia ex lege di una serie di atti compiuti dal debitore e la revocabilità giudiziale di quegli atti nei confronti dei quali non sussistono i presupposti per l'inefficacia automatica. Su questi temi la riforma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non ha comportato particolari novità, fatte salve le modifiche intervenute al fine di adottare le misure volte a far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale. Per effetto di tali modifiche, ne è conseguita una riformulazione delle norme regolatrici degli effetti delle azioni di inefficacia e revocatoria degli atti compiuto in pregiudizio dei creditori, finalizzata, per un verso, ad individuare il nuovo dies a quo per il computo a ritroso del periodo sospetto, per un altro, a non smentire il dato, comunque già acquisito, per il quale, devono intendersi caducati anche gli atti , i pagamenti , le garanzie posti in essere dopo la data del deposito della domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale.
Gli effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori
POLISENO B
2023-01-01
Abstract
Il ripristino della garanzia patrimoniale dei creditori passa attraverso la inefficacia ex lege di una serie di atti compiuti dal debitore e la revocabilità giudiziale di quegli atti nei confronti dei quali non sussistono i presupposti per l'inefficacia automatica. Su questi temi la riforma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non ha comportato particolari novità, fatte salve le modifiche intervenute al fine di adottare le misure volte a far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale. Per effetto di tali modifiche, ne è conseguita una riformulazione delle norme regolatrici degli effetti delle azioni di inefficacia e revocatoria degli atti compiuto in pregiudizio dei creditori, finalizzata, per un verso, ad individuare il nuovo dies a quo per il computo a ritroso del periodo sospetto, per un altro, a non smentire il dato, comunque già acquisito, per il quale, devono intendersi caducati anche gli atti , i pagamenti , le garanzie posti in essere dopo la data del deposito della domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.