This paper analizes the issue of the validity of the bank guarantees omnibus, drawn up in accordance with the ABI model, held in breach of art. 2 l. 287/90 by antitrust enforcer. The Author observes the solution of the partial nullity, affirmed by the judgment no. 41994/2021 of the Italian Supreme Court, is a good remedy because it prevents the bank from getting the fruit of an anticompetitive agreement and the guarantor from unjustly enriching. Furthermore the rule of partial nullity is more efficient than the voidance of the contract in its entirety and so it earns the approval of the economic analisys of law. Anyway, the favour for the partial nullity of the anticompetitive provisions (for saving the validity of the remaining contract) could be determine the consequence of the absence of a validity requirement, the “causa concreta”. Therefore it could be better to (re)consider the issue of claiming damages for loss caused to guarantor by a contract or by a conduct liable to resctrict competition. The paper finally points out that the judgment no. 41994/2021 of the Italian Supreme Court seems to revoke an american model.

Il saggio analizza la spinosa questione della sorte dei contratti di fideiussione omnibus c.d. a valle di intese restrittive della concorrenza in violazione dell’art. 2 l. n. 287/90. In particolare l’Autore rileva che la nullità parziale è soluzione da preferirsi alla nullità totale dell’intero contratto, posto che essa è capace di impedire alla banca di conseguire il frutto dell’accordo anticoncorrenziale e al fideiussore di arricchirsi a spese del primo. Trattasi, peraltro di rimedio suscettibile di assicurare al sistema un grado di efficienza che la nullità totale non riuscirebbe garantire e che per ciò riceve l’approvazione dell’analisi economica del diritto. L’aver individuato, tuttavia, il rimedio azionabile dal fideiussore sul piano della tutela reale si rivela soluzione che presta il fianco al rischio della nullità per irrealizzabilità della causa concreta. Sicchè, sembrerebbe opportuno rimeditare sull’adozione di un rimedio di tipo esclusivamente risarcitorio. Il contributo segnala infine che la decisione n. 41994/2021 delle Sezioni Unite della Suprema Corte rievoca un modello invalso negli USA.

Nullità parziale delle fideiussioni omnibus a valle di un'intesa illecita: le Sezioni unite alla ricerca del minor male

UMBERTO VIOLANTE
2022-01-01

Abstract

This paper analizes the issue of the validity of the bank guarantees omnibus, drawn up in accordance with the ABI model, held in breach of art. 2 l. 287/90 by antitrust enforcer. The Author observes the solution of the partial nullity, affirmed by the judgment no. 41994/2021 of the Italian Supreme Court, is a good remedy because it prevents the bank from getting the fruit of an anticompetitive agreement and the guarantor from unjustly enriching. Furthermore the rule of partial nullity is more efficient than the voidance of the contract in its entirety and so it earns the approval of the economic analisys of law. Anyway, the favour for the partial nullity of the anticompetitive provisions (for saving the validity of the remaining contract) could be determine the consequence of the absence of a validity requirement, the “causa concreta”. Therefore it could be better to (re)consider the issue of claiming damages for loss caused to guarantor by a contract or by a conduct liable to resctrict competition. The paper finally points out that the judgment no. 41994/2021 of the Italian Supreme Court seems to revoke an american model.
2022
Il saggio analizza la spinosa questione della sorte dei contratti di fideiussione omnibus c.d. a valle di intese restrittive della concorrenza in violazione dell’art. 2 l. n. 287/90. In particolare l’Autore rileva che la nullità parziale è soluzione da preferirsi alla nullità totale dell’intero contratto, posto che essa è capace di impedire alla banca di conseguire il frutto dell’accordo anticoncorrenziale e al fideiussore di arricchirsi a spese del primo. Trattasi, peraltro di rimedio suscettibile di assicurare al sistema un grado di efficienza che la nullità totale non riuscirebbe garantire e che per ciò riceve l’approvazione dell’analisi economica del diritto. L’aver individuato, tuttavia, il rimedio azionabile dal fideiussore sul piano della tutela reale si rivela soluzione che presta il fianco al rischio della nullità per irrealizzabilità della causa concreta. Sicchè, sembrerebbe opportuno rimeditare sull’adozione di un rimedio di tipo esclusivamente risarcitorio. Il contributo segnala infine che la decisione n. 41994/2021 delle Sezioni Unite della Suprema Corte rievoca un modello invalso negli USA.
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