La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ripetutamente statuito che si ha espulsione collettiva in presenza di «any measure compelling aliens, as a group, to leave the country, except where such a measure is taken on the basis of a reasonable and objective examination of the particular case of each individual alien of the group». La previsione del divieto di espulsioni collettive garantisce che la posizione individuale di uno straniero sia esaminata prima di procedere all’allontanamento, in modo particolareggiato, distintamente da quella di altre persone. Tuttavia le indicazioni della Corte edu, complessivamente considerate configurano, prima facie, dei limiti operativi al divieto in esame. In tal senso depongono due sentenze della Grande Camera adottate sullo sfondo dell’emergenza migratoria. L’approccio seguito dalla Corte mostra un allontanamento dalla costruzione procedurale del divieto di espulsione collettiva nel senso poc’anzi riferito. Da quella giurisprudenza appare difficile poter desumere un preciso orientamento della Corte che consenta di prospettare con verosimiglianza il possibile operare dell’art. 4 cit.
Convenzione europea di diritti dell’uomo ed espulsioni collettive: brevi riflessioni
Giovanni, Cellamare
2021-01-01
Abstract
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ripetutamente statuito che si ha espulsione collettiva in presenza di «any measure compelling aliens, as a group, to leave the country, except where such a measure is taken on the basis of a reasonable and objective examination of the particular case of each individual alien of the group». La previsione del divieto di espulsioni collettive garantisce che la posizione individuale di uno straniero sia esaminata prima di procedere all’allontanamento, in modo particolareggiato, distintamente da quella di altre persone. Tuttavia le indicazioni della Corte edu, complessivamente considerate configurano, prima facie, dei limiti operativi al divieto in esame. In tal senso depongono due sentenze della Grande Camera adottate sullo sfondo dell’emergenza migratoria. L’approccio seguito dalla Corte mostra un allontanamento dalla costruzione procedurale del divieto di espulsione collettiva nel senso poc’anzi riferito. Da quella giurisprudenza appare difficile poter desumere un preciso orientamento della Corte che consenta di prospettare con verosimiglianza il possibile operare dell’art. 4 cit.File | Dimensione | Formato | |
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