La disciplina della mediazione nelle controversie civili e commerciali contenuta nel d.lgs. 28/2010 (a sua volta attuativo della delega contenuta nell'art. 60, legge 69/2009) e successive modifiche, nonché nei decreti ministeriali 180/2010, 145/2011 e 139/2014, recepisce i principi della direttiva 2008/52/CE, riproponendoli, però, sotto molti aspetti in una veste alquanto singolare. La funzione più genuina dell'istituto - consistente nel tentativo del riavvicinamento delle parti, del ripristino di una comunicazione interrotta, della ricomposizione del conflitto in maniera efficace nelle controversie su diritti disponibili, con l'assistenza di un soggetto terzo e imparziale privo del potere di rendere decisioni vincolanti, bensì soltanto legittimato, in casi residuali, a formulare proposte conciliative - rischia di non essere pienamente realizzata a causa di numerosi fattori. Tra questi, vengono in principale rilievo le molteplici occasioni di interferenza con il processo, l'eccessivo sbilanciamento della normativa in favore del perseguimento dell'esigenza di deflazione del carico di lavoro degli uffici giudiziari, l'insufficienza e l'inidoneità del percorso formativo dei mediatori. Attualmente, la mediazione conosce quattro modelli: volontaria, «disposta» o «ordinata» dal giudice, da clausola, obbligatoria. In ogni caso, essa si svolge stragiudizialmente, innanzi ad un soggetto iscritto negli elenchi di organismi accreditati dal Ministero della giustizia. L'impianto generale del procedimento di mediazione e le scelte di fondo non sono mutate nel contesto della riforma di cui alla legge 206/2021, che ha ampliato il campo di operatività della mediazione obbligatoria e ha rafforzato quella «disposta» o «ordinata » dal giudice. Peraltro, il legislatore è finalmente intervenuto su altri delicatissimi e fondamentali profili: i percorsi per la formazione dei mediatori, destinati a un significativo potenziamento; il patrocinio a spese dello Stato, introdotto nella mediazione obbligatoria; gli incentivi fiscali, semplificati, rafforzati e arricchiti. Infine, è ormai stabilito espressamente che la mediazione (insieme alla negoziazione assistita da uno o più avvocati) rappresenta uno strumento di giustizia (non solo e non tanto «alternativa», bensì) «complementare» alla giurisdizione.
Mediazione civile e commerciale, seconda edizione
domenico dalfino
2022-01-01
Abstract
La disciplina della mediazione nelle controversie civili e commerciali contenuta nel d.lgs. 28/2010 (a sua volta attuativo della delega contenuta nell'art. 60, legge 69/2009) e successive modifiche, nonché nei decreti ministeriali 180/2010, 145/2011 e 139/2014, recepisce i principi della direttiva 2008/52/CE, riproponendoli, però, sotto molti aspetti in una veste alquanto singolare. La funzione più genuina dell'istituto - consistente nel tentativo del riavvicinamento delle parti, del ripristino di una comunicazione interrotta, della ricomposizione del conflitto in maniera efficace nelle controversie su diritti disponibili, con l'assistenza di un soggetto terzo e imparziale privo del potere di rendere decisioni vincolanti, bensì soltanto legittimato, in casi residuali, a formulare proposte conciliative - rischia di non essere pienamente realizzata a causa di numerosi fattori. Tra questi, vengono in principale rilievo le molteplici occasioni di interferenza con il processo, l'eccessivo sbilanciamento della normativa in favore del perseguimento dell'esigenza di deflazione del carico di lavoro degli uffici giudiziari, l'insufficienza e l'inidoneità del percorso formativo dei mediatori. Attualmente, la mediazione conosce quattro modelli: volontaria, «disposta» o «ordinata» dal giudice, da clausola, obbligatoria. In ogni caso, essa si svolge stragiudizialmente, innanzi ad un soggetto iscritto negli elenchi di organismi accreditati dal Ministero della giustizia. L'impianto generale del procedimento di mediazione e le scelte di fondo non sono mutate nel contesto della riforma di cui alla legge 206/2021, che ha ampliato il campo di operatività della mediazione obbligatoria e ha rafforzato quella «disposta» o «ordinata » dal giudice. Peraltro, il legislatore è finalmente intervenuto su altri delicatissimi e fondamentali profili: i percorsi per la formazione dei mediatori, destinati a un significativo potenziamento; il patrocinio a spese dello Stato, introdotto nella mediazione obbligatoria; gli incentivi fiscali, semplificati, rafforzati e arricchiti. Infine, è ormai stabilito espressamente che la mediazione (insieme alla negoziazione assistita da uno o più avvocati) rappresenta uno strumento di giustizia (non solo e non tanto «alternativa», bensì) «complementare» alla giurisdizione.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
DEFINITIVO_99973_DALFINO.pdf
non disponibili
Tipologia:
Documento in Versione Editoriale
Licenza:
NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione
5.42 MB
Formato
Adobe PDF
|
5.42 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.