La possibilità di una condanna pronunciata per la prima volta sulla base di una riconsiderazione delle fonti dichiarative condotta sulla mera lettura degli atti del fascicolo di primo grado rappresenta, da tempo, una delle più vistose incongruenze dell’appello.Negli ultimi tempi il delicato problema è tornato alla ribalta per effetto di plurimi interventi della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha espresso il principio per cui il giudice che decide sulla responsabilità dell’imputato, quand’anche di appello, non può condannare, per una questione di equo processo, senza aver avuto un contatto immediato con i testimoni.Per l’effetto, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, istituto reputato di carattere eccezionale per ragioni tutt’altro che testuali o sistematiche, ha acquisito una rinnovata vitalità, tanto da suscitare in poco tempo numerosi interventi delle Sezioni Unite e – come consuetudine negli ultimi tempi – quello postumo del legislatore, che con l. n. 103 del 2017 ha inserito il comma 3-bis nel testo dell’art. 603 c.p.p.

La rinnovazione istruttoria «europea». Overturning in appello e giusto processo.

PULITO Lorenzo
2020-01-01

Abstract

La possibilità di una condanna pronunciata per la prima volta sulla base di una riconsiderazione delle fonti dichiarative condotta sulla mera lettura degli atti del fascicolo di primo grado rappresenta, da tempo, una delle più vistose incongruenze dell’appello.Negli ultimi tempi il delicato problema è tornato alla ribalta per effetto di plurimi interventi della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha espresso il principio per cui il giudice che decide sulla responsabilità dell’imputato, quand’anche di appello, non può condannare, per una questione di equo processo, senza aver avuto un contatto immediato con i testimoni.Per l’effetto, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, istituto reputato di carattere eccezionale per ragioni tutt’altro che testuali o sistematiche, ha acquisito una rinnovata vitalità, tanto da suscitare in poco tempo numerosi interventi delle Sezioni Unite e – come consuetudine negli ultimi tempi – quello postumo del legislatore, che con l. n. 103 del 2017 ha inserito il comma 3-bis nel testo dell’art. 603 c.p.p.
2020
9788866119326
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