Un’impresa ha il diritto di giustificare gli elementi della propria offerta attraverso un contraddittorio, prima di essere esclusa da una gara d’appalto per aver presentato una proposta considerata anormalmente bassa. E le argomentazioni adducibili per motivare l’importo finale possono essere di qualsiasi genere e non necessariamente limitate ai tre campi ammessi in Italia: economicità del procedimento di costruzione, soluzioni tecniche adottate o condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente. Queste sono le conclusioni a cui è giunta la Corte di giustizia europea con una sentenza che impone la revisione dei metodi di aggiudicazione delle leggi italiane sugli appalti.
La Corte di giustizia giudica il contrasto tra la direttiva 93/37 e la Merloni–ter in materia di offerte anomale
DEL VESCOVO DONATELLA
2002-01-01
Abstract
Un’impresa ha il diritto di giustificare gli elementi della propria offerta attraverso un contraddittorio, prima di essere esclusa da una gara d’appalto per aver presentato una proposta considerata anormalmente bassa. E le argomentazioni adducibili per motivare l’importo finale possono essere di qualsiasi genere e non necessariamente limitate ai tre campi ammessi in Italia: economicità del procedimento di costruzione, soluzioni tecniche adottate o condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente. Queste sono le conclusioni a cui è giunta la Corte di giustizia europea con una sentenza che impone la revisione dei metodi di aggiudicazione delle leggi italiane sugli appalti.File | Dimensione | Formato | |
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