La crisi epidemiologica provocata dal coronavirus e il lockdown delle attività economiche disposto per limitarne la diffusione hanno determinato effetti devastanti sul piano economico, sociale e occupazionale. La contrazione del PIL, sia a livello italiano che europeo, di gran lunga più grave di altre recenti pandemie oltre che di calamità naturali disastrose ha reso necessaria l’adozione di misure straordinarie sia di natura finanziaria che tributaria. I provvedimenti normativi che si sono susseguiti pur contenendo numerose disposizioni di carattere fiscale, non consentono di espandere l’area della tassazione, avendo prevalentemente natura agevolativa L’attuale crisi può costituire tuttavia un’opportunità di rimeditare le forme di prelievo. È stato di fatto messo in crisi il modello pluralistico e tendenzialmente equiordinato delineato dalla riforma costituzionale del titolo V, rendendo necessaria la definizione di una catena unitaria di comando, limitata tuttavia agli eventi riconducibili al cosiddetto stato di eccezione. Ciò avrebbe consentito e consentirebbe di evitare provvedimenti anche in palese contrasto tra loro o inutili conflitti tra Governo centrale e regioni sia in ordine alle funzioni che alle risorse. Allo stesso tempo la previsione di specifiche disposizioni e garanzie, anche di rango Costituzionale sulle condizioni di emergenza non significherebbe mettere in discussione l’autonomia, che è e resta un valore fondante, né tantomeno ripensare l’organizzazione territoriale pluralista del nostro Paese. Occorre prendere atto che l’emergenza non può essere esorcizzata negandola o affidandola in modo confuso a più istituzioni, quanto piuttosto apprezzarla come fenomeno straordinario ed endogeno all’ordinamento in cui sono contemplate competenze rispondenti ad un modello unico in grado di meglio far fronte alle esigenze della comunità nazionale, valorizzando il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni e comuni che con esso del principio di sussidiarietà. In quest’ottica la legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevede all’art. 6 scostamenti temporanei del saldo strutturale dall’obiettivo programmatico in ragione di ‘eventi eccezionali’ tra i quali può essere certamente compresa l’attuale pandemia. È di tutta evidenza come per far fronte a tali condizioni oltre che ricorrere al debito può essere immaginata l’introduzione di tributi straordinari che possono trovare una giustificazione solo a fini redistributivi e solo qualora applicati nei confronti dei sovraprofitti che possono essere realizzati per effetto di condizioni del tutto peculiari.

La fiscalità locale oltre la pandemia: prime riflessioni per un possibile riordino

a. f. uricchio
2021-01-01

Abstract

La crisi epidemiologica provocata dal coronavirus e il lockdown delle attività economiche disposto per limitarne la diffusione hanno determinato effetti devastanti sul piano economico, sociale e occupazionale. La contrazione del PIL, sia a livello italiano che europeo, di gran lunga più grave di altre recenti pandemie oltre che di calamità naturali disastrose ha reso necessaria l’adozione di misure straordinarie sia di natura finanziaria che tributaria. I provvedimenti normativi che si sono susseguiti pur contenendo numerose disposizioni di carattere fiscale, non consentono di espandere l’area della tassazione, avendo prevalentemente natura agevolativa L’attuale crisi può costituire tuttavia un’opportunità di rimeditare le forme di prelievo. È stato di fatto messo in crisi il modello pluralistico e tendenzialmente equiordinato delineato dalla riforma costituzionale del titolo V, rendendo necessaria la definizione di una catena unitaria di comando, limitata tuttavia agli eventi riconducibili al cosiddetto stato di eccezione. Ciò avrebbe consentito e consentirebbe di evitare provvedimenti anche in palese contrasto tra loro o inutili conflitti tra Governo centrale e regioni sia in ordine alle funzioni che alle risorse. Allo stesso tempo la previsione di specifiche disposizioni e garanzie, anche di rango Costituzionale sulle condizioni di emergenza non significherebbe mettere in discussione l’autonomia, che è e resta un valore fondante, né tantomeno ripensare l’organizzazione territoriale pluralista del nostro Paese. Occorre prendere atto che l’emergenza non può essere esorcizzata negandola o affidandola in modo confuso a più istituzioni, quanto piuttosto apprezzarla come fenomeno straordinario ed endogeno all’ordinamento in cui sono contemplate competenze rispondenti ad un modello unico in grado di meglio far fronte alle esigenze della comunità nazionale, valorizzando il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni e comuni che con esso del principio di sussidiarietà. In quest’ottica la legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevede all’art. 6 scostamenti temporanei del saldo strutturale dall’obiettivo programmatico in ragione di ‘eventi eccezionali’ tra i quali può essere certamente compresa l’attuale pandemia. È di tutta evidenza come per far fronte a tali condizioni oltre che ricorrere al debito può essere immaginata l’introduzione di tributi straordinari che possono trovare una giustificazione solo a fini redistributivi e solo qualora applicati nei confronti dei sovraprofitti che possono essere realizzati per effetto di condizioni del tutto peculiari.
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