L’a. analizza l’istituto tedesco della Verwirkung, la cui applicazione nel nostro ordinamento è stata, di recente, ammessa da una pronuncia della Suprema Corte. Tale sentenza, che costitu- isce uno spunto per l’analisi degli istituti coinvolti, viene criticata, per un uso improprio delle clausole generali, con particolare riferimento alla buona fede e all’abuso del diritto. Dopo una rigorosa analisi della funzione e della ratio degli istituti coinvolti, l’a. rileva che, anche alla luce – da un lato – delle riforme della prescrizione in ordinamenti stranieri tradizionalmente conside- rati «vicini al nostro» (e dei Principi di Soft Law in materia di prescrizione) e – dall’altro – della giurisprudenza delle Corti europee, la sentenza, da cui è partita l’indagine, sembra illustrare un “disagio” dell’interprete che, attraverso un utilizzo erroneo delle clausole generali, tenta una “modernizzazione” degli istituti tradizionali, al fine di «superare» le rigidità della prescrizio- ne, con un’affannosa ricerca della giustizia del caso concreto «a tutti i costi». Più opportuno e coerente con il sistema giuridico sembra invece prospettare una riforma dell’istituto della pre- scrizione, in linea con le esigenze contemporanee, ma anche nel pieno rispetto dell’ineludibile principio della certezza del diritto, anche al fine di un’armonizzazione comunitaria.

Prescrizione, Verwirkung e buona fede, tra certezza del diritto e prospettive di riforma

Concetta Maria Nanna
2022-01-01

Abstract

L’a. analizza l’istituto tedesco della Verwirkung, la cui applicazione nel nostro ordinamento è stata, di recente, ammessa da una pronuncia della Suprema Corte. Tale sentenza, che costitu- isce uno spunto per l’analisi degli istituti coinvolti, viene criticata, per un uso improprio delle clausole generali, con particolare riferimento alla buona fede e all’abuso del diritto. Dopo una rigorosa analisi della funzione e della ratio degli istituti coinvolti, l’a. rileva che, anche alla luce – da un lato – delle riforme della prescrizione in ordinamenti stranieri tradizionalmente conside- rati «vicini al nostro» (e dei Principi di Soft Law in materia di prescrizione) e – dall’altro – della giurisprudenza delle Corti europee, la sentenza, da cui è partita l’indagine, sembra illustrare un “disagio” dell’interprete che, attraverso un utilizzo erroneo delle clausole generali, tenta una “modernizzazione” degli istituti tradizionali, al fine di «superare» le rigidità della prescrizio- ne, con un’affannosa ricerca della giustizia del caso concreto «a tutti i costi». Più opportuno e coerente con il sistema giuridico sembra invece prospettare una riforma dell’istituto della pre- scrizione, in linea con le esigenze contemporanee, ma anche nel pieno rispetto dell’ineludibile principio della certezza del diritto, anche al fine di un’armonizzazione comunitaria.
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