Il capo II della l. n. 81/2017 dedicato al lavoro agile si chiude con l’art. 24, rubricato Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all’infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, il quale abroga, a decorrere dal 1° settembre 2017, l’art. 1, comma 793, della l. n. 296/2006. Trattasi, infatti, di una disposizione di natura contributiva e soprattutto destinata a una specifica, quanto non numerosa, categoria di lavoratori, se si considera sia la peculiarità dell’attività svolta sia il ristretto ambito territoriale di applicazione dell’agevolazione (la Provincia autonoma di Bolzano). Escludendo la finalità meramente “finanziaria” della norma (garantire maggiori entrate contributive), che avrebbe giustificato l’inserimento della stessa in una legge di stabilità, può ritenersi che le prestazioni rese dagli assistenti domiciliari all’infanzia, ove presentino le caratteristiche del lavoro subordinato, possano essere ricondotte alla fattispecie del lavoro agile che consente al lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa (art. 18, comma 1, l. n. 81/2017). Sicché trattandosi di prestazione domiciliare (equiparata sino all’emanazione della l. n. 81/2017, a livello contributivo, al lavoro domestico) che può essere svolta «presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati», ben si adatta ad essa lo schema del lavoro agile come delineato dalla l. n. 81/2017.

Aliquote contributive per l'assistenza domiciliare all'infanzia nella Provincia Autonoma di Bolzano

Garofalo C
2018-01-01

Abstract

Il capo II della l. n. 81/2017 dedicato al lavoro agile si chiude con l’art. 24, rubricato Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all’infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, il quale abroga, a decorrere dal 1° settembre 2017, l’art. 1, comma 793, della l. n. 296/2006. Trattasi, infatti, di una disposizione di natura contributiva e soprattutto destinata a una specifica, quanto non numerosa, categoria di lavoratori, se si considera sia la peculiarità dell’attività svolta sia il ristretto ambito territoriale di applicazione dell’agevolazione (la Provincia autonoma di Bolzano). Escludendo la finalità meramente “finanziaria” della norma (garantire maggiori entrate contributive), che avrebbe giustificato l’inserimento della stessa in una legge di stabilità, può ritenersi che le prestazioni rese dagli assistenti domiciliari all’infanzia, ove presentino le caratteristiche del lavoro subordinato, possano essere ricondotte alla fattispecie del lavoro agile che consente al lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa (art. 18, comma 1, l. n. 81/2017). Sicché trattandosi di prestazione domiciliare (equiparata sino all’emanazione della l. n. 81/2017, a livello contributivo, al lavoro domestico) che può essere svolta «presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati», ben si adatta ad essa lo schema del lavoro agile come delineato dalla l. n. 81/2017.
2018
978-88-31940-00-9
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