L’art. 18, comma 4, della l. n. 81/2017 prima facie sembra prevedere che al lavoratore “agile” debbano essere riconosciuti gli eventuali bonus di risultato (qualora previsti) al pari dei colleghi “non agili”. Tuttavia, se si accettasse questa lettura sorgerebbe il ragionevole dubbio che la disposizione abbia un contenuto tautologico considerato che il lavoro agile è lavoro subordinato, seppur svolto con modalità di esecuzione flessibile, con la conseguenza che ad esso trova già applicazione la relativa disciplina, compresa quella incentivante. Il significato da attribuire alla disposizione deve perciò essere differente, preferendosi l’interpretazione secondo cui il lavoro agile può essere utilizzato come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che consente di raggiungere quegli incrementi di produttività ed efficienza a cui la legge collega determinate agevolazioni (fiscali e contributive). Per corroborare tale interpretazione nel presente contributo si illustreranno il contenuto ed il campo di applicazione delle summenzionate disposizioni incentivanti che, anticipando le conclusioni, hanno intravisto nel lavoro agile, ancor prima della l. n. 81/2017, un valido strumento per raggiungere gli scopi ivi prefissati.
Produttività, efficienza e lavoro agile
Garofalo C
2018-01-01
Abstract
L’art. 18, comma 4, della l. n. 81/2017 prima facie sembra prevedere che al lavoratore “agile” debbano essere riconosciuti gli eventuali bonus di risultato (qualora previsti) al pari dei colleghi “non agili”. Tuttavia, se si accettasse questa lettura sorgerebbe il ragionevole dubbio che la disposizione abbia un contenuto tautologico considerato che il lavoro agile è lavoro subordinato, seppur svolto con modalità di esecuzione flessibile, con la conseguenza che ad esso trova già applicazione la relativa disciplina, compresa quella incentivante. Il significato da attribuire alla disposizione deve perciò essere differente, preferendosi l’interpretazione secondo cui il lavoro agile può essere utilizzato come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che consente di raggiungere quegli incrementi di produttività ed efficienza a cui la legge collega determinate agevolazioni (fiscali e contributive). Per corroborare tale interpretazione nel presente contributo si illustreranno il contenuto ed il campo di applicazione delle summenzionate disposizioni incentivanti che, anticipando le conclusioni, hanno intravisto nel lavoro agile, ancor prima della l. n. 81/2017, un valido strumento per raggiungere gli scopi ivi prefissati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.