ABSTRACT: L’ordinanza adottata dal Tribunale civile di Roma (sezione specializzata per l’im- presa) il 12 dicembre 2019, nella controversia fra Facebook e CasaPound, mediante la quale è stato ingiunto a Facebook, in sede cautelare, di riattivare il profilo dell’associa- zione (disattivato nel settembre dello stesso anno, perché ritenuto non conforme agli Standard del social network, concernenti organizzazioni che incitano all’odio) ha susci- tato molte reazioni ed alcuni commenti. Tali commenti attengono in particolare agli aspetti costituzionalistici della vicenda (par.1). In questo scritto s’intende verificare la fondatezza della soluzione scelta dal Tribunale di Roma, alla luce di una sintetica consi- derazione del quadro normativo internazionale ed europeo rilevante (par. 2), nonché di un approfondimento della giurisprudenza della Corte EDU, concernente sia l’ipotesi dell’abuso di diritti previsti dalla CEDU, che la libertà di espressione (par. 3). A diffe- renza di quanto ritenuto dal Tribunale di Roma, sia i principi ricavabili dal quadro nor- mativo internazionale ed europeo in tema di discorsi ostili e discriminatori, che la giuri- sprudenza della Corte europea - relativa ad attività di per sé non istiganti alla violenza, o alla discriminazione, ma atte a provocare tali effetti - spingono a concludere che la disat- tivazione del profilo Facebook di CasaPound costituisse una decisione legittima da parte della società convenuta (Facebook Ireland Limited).

“Hate speech” e messaggi discriminatori: riflessioni internazionalistiche sul caso CasaPound c. Facebook

Marina, Castellaneta
2020-01-01

Abstract

ABSTRACT: L’ordinanza adottata dal Tribunale civile di Roma (sezione specializzata per l’im- presa) il 12 dicembre 2019, nella controversia fra Facebook e CasaPound, mediante la quale è stato ingiunto a Facebook, in sede cautelare, di riattivare il profilo dell’associa- zione (disattivato nel settembre dello stesso anno, perché ritenuto non conforme agli Standard del social network, concernenti organizzazioni che incitano all’odio) ha susci- tato molte reazioni ed alcuni commenti. Tali commenti attengono in particolare agli aspetti costituzionalistici della vicenda (par.1). In questo scritto s’intende verificare la fondatezza della soluzione scelta dal Tribunale di Roma, alla luce di una sintetica consi- derazione del quadro normativo internazionale ed europeo rilevante (par. 2), nonché di un approfondimento della giurisprudenza della Corte EDU, concernente sia l’ipotesi dell’abuso di diritti previsti dalla CEDU, che la libertà di espressione (par. 3). A diffe- renza di quanto ritenuto dal Tribunale di Roma, sia i principi ricavabili dal quadro nor- mativo internazionale ed europeo in tema di discorsi ostili e discriminatori, che la giuri- sprudenza della Corte europea - relativa ad attività di per sé non istiganti alla violenza, o alla discriminazione, ma atte a provocare tali effetti - spingono a concludere che la disat- tivazione del profilo Facebook di CasaPound costituisse una decisione legittima da parte della società convenuta (Facebook Ireland Limited).
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/405552
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact