L'articolo tratta le questioni relative all'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione europea al diritto alla protezione dei dati che ha avuto un riconoscimento nell’indicata norma la quale, come precisato in diverse occasioni dalla Corte, non è suscettibile di una definizione esaustiva. La scelta di un’interpretazione ampia, in grado di assicurare una tutela effettiva e non teorica del diritto, ha condotto a includere la fase della raccolta, del trattamento e della diffusione dei dati, fino all’affermazione, da parte della CEDU, dell’inclusione del diritto ad una forma di autodeterminazione informativa.
"articolo 8. Diritto al rispetto della vita privata e familiare"
Castellaneta, Marina
2021-01-01
Abstract
L'articolo tratta le questioni relative all'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione europea al diritto alla protezione dei dati che ha avuto un riconoscimento nell’indicata norma la quale, come precisato in diverse occasioni dalla Corte, non è suscettibile di una definizione esaustiva. La scelta di un’interpretazione ampia, in grado di assicurare una tutela effettiva e non teorica del diritto, ha condotto a includere la fase della raccolta, del trattamento e della diffusione dei dati, fino all’affermazione, da parte della CEDU, dell’inclusione del diritto ad una forma di autodeterminazione informativa.File in questo prodotto:
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