Il politico che non rimuove tempestivamente commenti di incitamento all’odio o alla violenza dalla sua bacheca su Facebook, utilizzata durante una campagna elettorale, può essere considerato responsabile di hate speech in modo analogo all’autore del commento, se non adotta alcuna misura per impedire la diffusione dei messaggi posti da terzi. In questi casi l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione è considerata necessaria in una società democratica e la condanna del politico non comporta una violazione dell’art. 10 della Convenzione europea.

Responsabilità del politico per commenti altrui su Facebook: conforme alla Convenzione europea la “tolleranza zero” nei casi di messaggi d’odio.

Castellaneta, Marina
2021-01-01

Abstract

Il politico che non rimuove tempestivamente commenti di incitamento all’odio o alla violenza dalla sua bacheca su Facebook, utilizzata durante una campagna elettorale, può essere considerato responsabile di hate speech in modo analogo all’autore del commento, se non adotta alcuna misura per impedire la diffusione dei messaggi posti da terzi. In questi casi l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione è considerata necessaria in una società democratica e la condanna del politico non comporta una violazione dell’art. 10 della Convenzione europea.
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