Il contributo prende le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 28 ottobre 2021 per riflettere sulla c.d. intangibilità della funzione comunale di pianificazione urbanistica e, in tale prospettiva, pone in evidenza che il vero tema concerne la verifica dei parametri da assumere come coordinate per far coesistere ambiti di autonomia regionale e municipale nella materia de qua. Il primo parametro attiene al “test di proporzionalità” da non considerare tanto come giudizio astratto in ordine alla legittimità dell’intervento regionale, quanto invece come concreta valutazione della «esistenza di esigenze generali che possano ragionevolmente giustificare disposizioni legislative limitative delle funzioni già assegnate agli enti locali». Il secondo parametro è quello del “raccordo collaborativo”. In ossequio al principio di leale cooperazione istituzionale, ai comuni deve essere garantita la possibilità di interloquire con il livello di governo superiore ove una scelta di quest’ultimo sia idonea a interferire con una funzione come quella di pianificazione urbanistica.

Legislazione regionale e disciplina della pianificazione urbanistica. Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte costituzionale

Primerano Giuseppe Andrea
2022-01-01

Abstract

Il contributo prende le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 28 ottobre 2021 per riflettere sulla c.d. intangibilità della funzione comunale di pianificazione urbanistica e, in tale prospettiva, pone in evidenza che il vero tema concerne la verifica dei parametri da assumere come coordinate per far coesistere ambiti di autonomia regionale e municipale nella materia de qua. Il primo parametro attiene al “test di proporzionalità” da non considerare tanto come giudizio astratto in ordine alla legittimità dell’intervento regionale, quanto invece come concreta valutazione della «esistenza di esigenze generali che possano ragionevolmente giustificare disposizioni legislative limitative delle funzioni già assegnate agli enti locali». Il secondo parametro è quello del “raccordo collaborativo”. In ossequio al principio di leale cooperazione istituzionale, ai comuni deve essere garantita la possibilità di interloquire con il livello di governo superiore ove una scelta di quest’ultimo sia idonea a interferire con una funzione come quella di pianificazione urbanistica.
2022
979-12-5976-598-7
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