L’ordinamento penitenziario comprende l’istruzione tra gli elementi del trattamento, precisando che … il compimento degli studi universitari “è agevolato”; che l’accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca “è favorito” e che …l’istruzione e la formazione professionale sono da considerare come diritti “permanenti e irrinunciabili” della persona, nell’ottica di un processo di conoscenze e di consapevolezze che accompagna il soggetto per tutta la sua esistenza. La formazione universitaria in carcere è prevista e astrattamente tutelata da alcune norme, fra le quali ricordiamo la L. 26 luglio 1975, n. 354 – norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà –, innanzitutto, che all’Art. 19 titolato “Istruzione” afferma come sia agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ...e debba essere favorito l’accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture. Il DPR 30 giugno 2000, n. 230 – regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà – il quale all’Art. 44 titolato “Studi universitari” sancisce che i detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami. Inoltre, nella realtà, l’esercizio del diritto allo studio, specialmente universitario, appare una opportunità fortemente limitata, Le molte esperienze nate negli anni successivi in diverse università e carceri sono sempre nate dalle specificità (e dunque casualità) di questo «incontro» come succede per tante altre opportunità che si sperimentano nelle istituzioni penitenziarie (lavoro, teatro, formazione, iniziative culturali, ecc.) e, come per ogni aspetto della vita dell’istituzione carceraria, risentono delle condizioni particolari di ogni istituto, dell’università di quel territorio, del tipo di popolazione detenuta, delle modalità di esercizio della leadership, del clima interno, dei rapporti tra area trattamentale e area della sicurezza, delle condizioni strutturali e di affollamento e via dicendo. La possibilità di esercitare il diritto allo studio universitario, dunque, non è disponibile per tutti

L’Università va in carcere: nuove frontiere del trattamento

Grattagliano Ignazio
2021-01-01

Abstract

L’ordinamento penitenziario comprende l’istruzione tra gli elementi del trattamento, precisando che … il compimento degli studi universitari “è agevolato”; che l’accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca “è favorito” e che …l’istruzione e la formazione professionale sono da considerare come diritti “permanenti e irrinunciabili” della persona, nell’ottica di un processo di conoscenze e di consapevolezze che accompagna il soggetto per tutta la sua esistenza. La formazione universitaria in carcere è prevista e astrattamente tutelata da alcune norme, fra le quali ricordiamo la L. 26 luglio 1975, n. 354 – norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà –, innanzitutto, che all’Art. 19 titolato “Istruzione” afferma come sia agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ...e debba essere favorito l’accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture. Il DPR 30 giugno 2000, n. 230 – regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà – il quale all’Art. 44 titolato “Studi universitari” sancisce che i detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami. Inoltre, nella realtà, l’esercizio del diritto allo studio, specialmente universitario, appare una opportunità fortemente limitata, Le molte esperienze nate negli anni successivi in diverse università e carceri sono sempre nate dalle specificità (e dunque casualità) di questo «incontro» come succede per tante altre opportunità che si sperimentano nelle istituzioni penitenziarie (lavoro, teatro, formazione, iniziative culturali, ecc.) e, come per ogni aspetto della vita dell’istituzione carceraria, risentono delle condizioni particolari di ogni istituto, dell’università di quel territorio, del tipo di popolazione detenuta, delle modalità di esercizio della leadership, del clima interno, dei rapporti tra area trattamentale e area della sicurezza, delle condizioni strutturali e di affollamento e via dicendo. La possibilità di esercitare il diritto allo studio universitario, dunque, non è disponibile per tutti
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/380562
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