La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 251 del 2021, ha recentemente accolto il ricorso del Governo, dichiarando la illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge della Regione Puglia n. 30 del 21 settembre 2020 che ha istituito i parchi naturali regionali "Costa Ripagnola" e "Mar Piccolo". Il giudice delle leggi ha ritenuto che la precitata legge regionale, prevedendo la possibilità di realizzare nuove costruzioni, strade e mutamenti nella destinazione dei terreni nell'area protetta, abbia violato il principio di sovraordinazione dei piani paesaggistici rispetto a tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale, sancito dall’art. 145, comma 3, cod. beni culturali, con conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva statale.
The Constitutional Court, according to the sentence no. 251 of 2021, has recently accepted the appeal of the Government, declaring the constitutional illegitimacy of some articles of the law of the Puglia Region n. 30 of 21 September 2020 which established the regional natural parks "Costa Ripagnola" and "Mar Piccolo". The judge of the laws considered that the aforementioned regional law, providing for the possibility of creating new buildings, roads and changes in the use of land in the protected area, violated the principle of superordination of landscape plans with respect to all other territorial planning tools, enshrined in art. 145, paragraph 3, cod. cultural heritage, with consequent invasion of the sphere of exclusive state competence.
IL PRINCIPIO DI “PREVALENZA DEL PIANO PAESAGGISTICO” NEL RECENTE APPRODO DELLA CONSULTA (NOTA A CORTE COST. N.251/2021)
perchinunno
2022-01-01
Abstract
La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 251 del 2021, ha recentemente accolto il ricorso del Governo, dichiarando la illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge della Regione Puglia n. 30 del 21 settembre 2020 che ha istituito i parchi naturali regionali "Costa Ripagnola" e "Mar Piccolo". Il giudice delle leggi ha ritenuto che la precitata legge regionale, prevedendo la possibilità di realizzare nuove costruzioni, strade e mutamenti nella destinazione dei terreni nell'area protetta, abbia violato il principio di sovraordinazione dei piani paesaggistici rispetto a tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale, sancito dall’art. 145, comma 3, cod. beni culturali, con conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva statale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.