The Constitutional Law No. 76, dated 22 July 2016, along with the following provisions for its implementation, has significantly redesigned the justice system of the Republic of Albania. One of the most important innovations concerns the extension of the individual complaint cases to the Constitutional Court beyond the foreseen ab origine, i.e. the violation of the right to a fair trial. Therefore, the direct access of the individual to the constitutional jurisdiction becomes feasible for any public power act (or also omissive behavior) attributable also to powers other than the jurisdictional one (legislator, administrative authorities, and, in some cases, even private subjects), which, in fact prevents, or even endangers, the enjoyment of any legal situation of fundamental advantage. Similarly, as in other European legal systems, now the individual constitutional complaint in Albania seem to arise as a general and irreplaceable instrument of jurisdictional guarantee and, as such, potentially be able to transform in the near future the Constitutional Court of Albania into an authentic Court of Human Rights, and instill greater public trust and confidence into the judiciary, which is still encountering many difficulties of correct functioning.

La legge costituzionale n. 76 del 22 luglio 2016, unitamente alle successive norme di sua attuazione, ha significativamente ridisegnato il sistema di giustizia della Repubblica d’Albania. Una delle novità di maggior rilievo attiene all’estensione delle ipotesi di ricorso individuale alla Corte costituzionale al di là di quella, ab origine prevista, della lesione del solo diritto ad un equo processo. L’accesso diretto del singolo al sindacato costituzionale, pertanto, diviene possibile per ogni atto del potere pubblico (o comportamento altresì omissivo), quindi, imputabile anche a poteri diversi da quello giurisdizionale (legislatore, autorità amministrative, ecc.), che, di fatto, impedisca il godimento di situazioni giuridiche di vantaggio fondamentali. Alla stessa stregua di quanto già da tempo avviene in altri ordinamenti europei, ora, anche in Albania, il ricorso individuale costituzionale sembra assurgere a strumento generale ed insostituibile di garanzia giurisdizionale e, perciò stesso, potenzialmente capace, già nel prossimo futuro, per un verso, di trasformare la Corte costituzionale di questo Paese in una autentica Corte dei diritti dell’uomo e, per altro verso, di infondere nel suo popolo maggior fiducia in un sistema giudiziario che ancora accusa non poche difficoltà di corretto funzionamento.

Reflections on individual constitutional complaint in Albania

Vittorio Teotonico
2020-01-01

Abstract

The Constitutional Law No. 76, dated 22 July 2016, along with the following provisions for its implementation, has significantly redesigned the justice system of the Republic of Albania. One of the most important innovations concerns the extension of the individual complaint cases to the Constitutional Court beyond the foreseen ab origine, i.e. the violation of the right to a fair trial. Therefore, the direct access of the individual to the constitutional jurisdiction becomes feasible for any public power act (or also omissive behavior) attributable also to powers other than the jurisdictional one (legislator, administrative authorities, and, in some cases, even private subjects), which, in fact prevents, or even endangers, the enjoyment of any legal situation of fundamental advantage. Similarly, as in other European legal systems, now the individual constitutional complaint in Albania seem to arise as a general and irreplaceable instrument of jurisdictional guarantee and, as such, potentially be able to transform in the near future the Constitutional Court of Albania into an authentic Court of Human Rights, and instill greater public trust and confidence into the judiciary, which is still encountering many difficulties of correct functioning.
2020
La legge costituzionale n. 76 del 22 luglio 2016, unitamente alle successive norme di sua attuazione, ha significativamente ridisegnato il sistema di giustizia della Repubblica d’Albania. Una delle novità di maggior rilievo attiene all’estensione delle ipotesi di ricorso individuale alla Corte costituzionale al di là di quella, ab origine prevista, della lesione del solo diritto ad un equo processo. L’accesso diretto del singolo al sindacato costituzionale, pertanto, diviene possibile per ogni atto del potere pubblico (o comportamento altresì omissivo), quindi, imputabile anche a poteri diversi da quello giurisdizionale (legislatore, autorità amministrative, ecc.), che, di fatto, impedisca il godimento di situazioni giuridiche di vantaggio fondamentali. Alla stessa stregua di quanto già da tempo avviene in altri ordinamenti europei, ora, anche in Albania, il ricorso individuale costituzionale sembra assurgere a strumento generale ed insostituibile di garanzia giurisdizionale e, perciò stesso, potenzialmente capace, già nel prossimo futuro, per un verso, di trasformare la Corte costituzionale di questo Paese in una autentica Corte dei diritti dell’uomo e, per altro verso, di infondere nel suo popolo maggior fiducia in un sistema giudiziario che ancora accusa non poche difficoltà di corretto funzionamento.
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