Con la sentenza in commento la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi dei profili di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), disattendendo nuove censure correlate alla disparità di trattamento e al contrasto della norma in esame con il principio di ragionevolezza e con il finalismo rieducativo della pena. L'intervento è stato sollecitato sospettandosi che la preclusione dell'esimente di particolare tenuità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto collegata unicamente al titolo del reato e non alle concrete modalità del fatto, fosse irragionevole a tal punto da determinare l'inflizione di una pena ingiustificata. La norma censurata rischia di essere nuovamente sottoposta, in futuro, al vaglio di conformità ai principi di eguaglianza, proporzionalità e fine rieducativo della pena e il lavoro esegetico svolto dalla corte nella sentenza n. 30 del 2021, potrebbe rivelarsi non ancora esaustivo, né sufficientemente persuasivo.

IL RITORNO “A CORTE” DELL’ART. 131 BIS C.P. IN TEMA DI PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO: LA PRECLUSIONE ALL’APPLICAZIONE DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ AL DELITTO DI CUI ALL’ART. 337 C.P.

PERCHINUNNO
2021-01-01

Abstract

Con la sentenza in commento la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi dei profili di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), disattendendo nuove censure correlate alla disparità di trattamento e al contrasto della norma in esame con il principio di ragionevolezza e con il finalismo rieducativo della pena. L'intervento è stato sollecitato sospettandosi che la preclusione dell'esimente di particolare tenuità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto collegata unicamente al titolo del reato e non alle concrete modalità del fatto, fosse irragionevole a tal punto da determinare l'inflizione di una pena ingiustificata. La norma censurata rischia di essere nuovamente sottoposta, in futuro, al vaglio di conformità ai principi di eguaglianza, proporzionalità e fine rieducativo della pena e il lavoro esegetico svolto dalla corte nella sentenza n. 30 del 2021, potrebbe rivelarsi non ancora esaustivo, né sufficientemente persuasivo.
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