The Council of State with the recent sentence n.7045/2021 sanctioned that the mandatory selective vaccination introduced by art. 4 of d.l. n. 44 of 2021 for health workers answers to a clear purpose of protection of the personalist principle, according to the principle of solidarity resulting in higher protection of more categories fragile and the most vulnerable subjects. The vaccination obligation imposed on health care during this health emergency is not based exclusively on the relationship of care, but rather stems from a more general duty of solidarity imposed on all citizens towards the most fragile individuals.

Il Consiglio di Stato con la recente sentenza n.7045/2021 ha sancito che la vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, per il personale di interesse sanitario, risponde ad una chiara finalità di tutela del principio personalista, in ossequio al principio di solidarietà che anima la Costituzione e a tutela delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili. L’obbligo vaccinale imposto ai sanitari nell’emergenza sanitaria in corso non si fonda esclusivamente sulla relazione di cura e fiducia che li lega ai pazienti, bensì scaturisce da un più generale dovere di solidarietà imposto a tutti i cittadini verso gli individui più fragili.

RIFLESSIONI SULLA LEGITTIMITÀ DELL’OBBLIGO VACCINALE AGLI OPERATORI SANITARI (NOTA A CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021, N. 7045).

perchinunno
2021-01-01

Abstract

The Council of State with the recent sentence n.7045/2021 sanctioned that the mandatory selective vaccination introduced by art. 4 of d.l. n. 44 of 2021 for health workers answers to a clear purpose of protection of the personalist principle, according to the principle of solidarity resulting in higher protection of more categories fragile and the most vulnerable subjects. The vaccination obligation imposed on health care during this health emergency is not based exclusively on the relationship of care, but rather stems from a more general duty of solidarity imposed on all citizens towards the most fragile individuals.
2021
Il Consiglio di Stato con la recente sentenza n.7045/2021 ha sancito che la vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, per il personale di interesse sanitario, risponde ad una chiara finalità di tutela del principio personalista, in ossequio al principio di solidarietà che anima la Costituzione e a tutela delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili. L’obbligo vaccinale imposto ai sanitari nell’emergenza sanitaria in corso non si fonda esclusivamente sulla relazione di cura e fiducia che li lega ai pazienti, bensì scaturisce da un più generale dovere di solidarietà imposto a tutti i cittadini verso gli individui più fragili.
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