Vietare l’intercettazione delle comunicazioni tra difensore e assistito è espressione fondamentale delle garanzie difensive. Eppure, le ricerche empiriche hanno dimostrato come gli avvocati subiscano “di frequente” questa gravissima ingerenza nel rapporto confidenziale con i propri assistiti. La sanzione dell’inutilizzabilità è, all’uopo, tardiva e insufficiente, oltre che fittizia, perché opera solo dopo che l’autorità giudiziaria è venuta a conoscenza del contenuto dei dialoghi riservati, con grave pregiudizio per le garanzie difensive, oltre che per la parità in armi, presidio di un sano contraddittorio. I rimedi introdotti con la recente riforma non risultano assolutamente adeguati; viceversa, essi rivelano molti dubbi e forniscono poche risposte: il novellato apparato normativo, infatti, se in qualche modo tutela la segretezza/riservatezza “esterna” delle comunicazioni tra difensore e assistito, di certo non preclude la conoscenza “interna” da parte degli organi inquirenti. Il destino delle captazioni acquisite illegittimamente resta disciplinato in modo insoddisfacente.

Tanti dubbi (e poche risposte) nei nova sulle intercettazioni tra difensore e assistito

Colamussi, Marilena
2021-01-01

Abstract

Vietare l’intercettazione delle comunicazioni tra difensore e assistito è espressione fondamentale delle garanzie difensive. Eppure, le ricerche empiriche hanno dimostrato come gli avvocati subiscano “di frequente” questa gravissima ingerenza nel rapporto confidenziale con i propri assistiti. La sanzione dell’inutilizzabilità è, all’uopo, tardiva e insufficiente, oltre che fittizia, perché opera solo dopo che l’autorità giudiziaria è venuta a conoscenza del contenuto dei dialoghi riservati, con grave pregiudizio per le garanzie difensive, oltre che per la parità in armi, presidio di un sano contraddittorio. I rimedi introdotti con la recente riforma non risultano assolutamente adeguati; viceversa, essi rivelano molti dubbi e forniscono poche risposte: il novellato apparato normativo, infatti, se in qualche modo tutela la segretezza/riservatezza “esterna” delle comunicazioni tra difensore e assistito, di certo non preclude la conoscenza “interna” da parte degli organi inquirenti. Il destino delle captazioni acquisite illegittimamente resta disciplinato in modo insoddisfacente.
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