Con la sentenza n.112 del 2021, la Corte costituzionale ha ravvisato l’irragionevolezza della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27, nella parte in cui non consentiva, ai fini della determinazione dei canoni di locazione, la collocazione nell’area della protezione a soggetti che percepiscono redditi da lavoro autonomo, pervenendo alla declaratoria di illegittimità incostituzionale per violazione dell’art. 3 della Carta costituzionale. A sostegno di tale decisione la Corte ha evidenziato come la tutela del diritto inviolabile all’abitazione e il rispetto del lavoro in tutte le sue forme impongono che il principio di eguaglianza si dispieghi pienamente, applicando le stesse modalità di calcolo del canone di locazione in favore di assegnatari che versino in situazioni di grave fragilità economica.

According to the recent approval of the sentence no. 112 of 2021, the Constitutional Court recognized the unreasonableness of the Lombardy Region Law, 4 December 2009, no. 27, relatively to determination of rents and in particular to protection for persons receiving self-employed income, resulting in declaration of unconstitutional illegitimacy for violation of art. 3 of the Constitutional Charter. In support of the aforementioned decision, the Court highlighted how the protection of the inviolable right to housing and respect for work require that the principle of equality be fully deployed, applying the same methods for calculating the rent leasing in favor of assignees who are in situations of serious economic fragility.

LAVORO AUTONOMO E DIRITTI COSTITUZIONALI INVIOLABILI: LA PRONUNCIA CORTE COST. N. 112 DEL 2021

perchinunno
2021-01-01

Abstract

Con la sentenza n.112 del 2021, la Corte costituzionale ha ravvisato l’irragionevolezza della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27, nella parte in cui non consentiva, ai fini della determinazione dei canoni di locazione, la collocazione nell’area della protezione a soggetti che percepiscono redditi da lavoro autonomo, pervenendo alla declaratoria di illegittimità incostituzionale per violazione dell’art. 3 della Carta costituzionale. A sostegno di tale decisione la Corte ha evidenziato come la tutela del diritto inviolabile all’abitazione e il rispetto del lavoro in tutte le sue forme impongono che il principio di eguaglianza si dispieghi pienamente, applicando le stesse modalità di calcolo del canone di locazione in favore di assegnatari che versino in situazioni di grave fragilità economica.
2021
According to the recent approval of the sentence no. 112 of 2021, the Constitutional Court recognized the unreasonableness of the Lombardy Region Law, 4 December 2009, no. 27, relatively to determination of rents and in particular to protection for persons receiving self-employed income, resulting in declaration of unconstitutional illegitimacy for violation of art. 3 of the Constitutional Charter. In support of the aforementioned decision, the Court highlighted how the protection of the inviolable right to housing and respect for work require that the principle of equality be fully deployed, applying the same methods for calculating the rent leasing in favor of assignees who are in situations of serious economic fragility.
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