La legislazione dettata per il contenimento dell’emergenza epidemiologica ha fatto ricorso anche allo strumentario penale per garantire l’efficacia delle misure di contenimento della mobilità individuale, ritenute primo presidio contro la diffusione del virus. La loro osservanza è stata demandata alla minaccia della sanzione penale in caso di mendacio sulle ragioni dello spostamento, ma la sussumibilità nello schema del falso documentale o personale è revocabile in dubbio.

Diritto penale, biosicurezza, distanziamento sociale: falsum ultima spes?

Filippo, Bottalico
2021-01-01

Abstract

La legislazione dettata per il contenimento dell’emergenza epidemiologica ha fatto ricorso anche allo strumentario penale per garantire l’efficacia delle misure di contenimento della mobilità individuale, ritenute primo presidio contro la diffusione del virus. La loro osservanza è stata demandata alla minaccia della sanzione penale in caso di mendacio sulle ragioni dello spostamento, ma la sussumibilità nello schema del falso documentale o personale è revocabile in dubbio.
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