L’art. 2645-ter c.c. disciplina il negozio atipico di destinazione a uno scopo, mediante il quale un soggetto conferente destina beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri per la realizzazione di una finalità meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c. che sovente nella prassi giurisprudenziale è di natura familiare, a favore di un beneficiario, per la durata massima di novanta anni o della vita della persona fisica beneficiaria. L’atipicità investe la struttura negoziale, dato l’ampio contenuto semantico di «atto» (unilaterale o bilaterale) e lo scopo, che deve realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, mentre sotto il profilo della responsabilità patrimoniale l’atto di destinazione trascritto ex art. 2645-ter c.c. costituisce al contempo un’ipotesi tipica di patrimonio separato. L’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c., soprattutto avente come scopo la realizzazione di un interesse familiare, così come il family trust, sono considerati dalla dottrina come istituti complementari al fondo patrimoniale, giacché quest’ultimo ha rappresentato per il legislatore il modello tipico da cui trarre ispirazione, ma da innovare perché non più in linea con i tempi, in particolare con l’attuale pluralità dei modelli familiari.

Vincoli e pubblicità nei rapporti patrimoniali familiari: patrimoni destinati e family trust

Valeria Corriero
2021-01-01

Abstract

L’art. 2645-ter c.c. disciplina il negozio atipico di destinazione a uno scopo, mediante il quale un soggetto conferente destina beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri per la realizzazione di una finalità meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c. che sovente nella prassi giurisprudenziale è di natura familiare, a favore di un beneficiario, per la durata massima di novanta anni o della vita della persona fisica beneficiaria. L’atipicità investe la struttura negoziale, dato l’ampio contenuto semantico di «atto» (unilaterale o bilaterale) e lo scopo, che deve realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, mentre sotto il profilo della responsabilità patrimoniale l’atto di destinazione trascritto ex art. 2645-ter c.c. costituisce al contempo un’ipotesi tipica di patrimonio separato. L’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c., soprattutto avente come scopo la realizzazione di un interesse familiare, così come il family trust, sono considerati dalla dottrina come istituti complementari al fondo patrimoniale, giacché quest’ultimo ha rappresentato per il legislatore il modello tipico da cui trarre ispirazione, ma da innovare perché non più in linea con i tempi, in particolare con l’attuale pluralità dei modelli familiari.
2021
978-88-495-4516-6
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