Il diritto a contrarre matrimonio è una libertà fondamentale della persona sancita dalle convenzioni internazionali. I nubendi non assumono un obbligo giuridico con la promessa di matrimonio, donde l’inconfigurabilità di un negozio giuridico, ma pongono in essere un atto di rilevanza sociale da cui scaturisce la seria intenzione di contrarre matrimonio e il conseguente dovere morale e sociale di comportarsi in conformità a tale intenzione. La promessa di matrimonio non è equiparabile alla analoga figura, ma di carattere esclusivamente patrimoniale, del contratto preliminare. L’impegno alla contrazione del futuro matrimonio incide su una libertà fondamentale della persona, ossia sulla libertà matrimoniale, ed è pertanto incoercibile. Nelle varie “forme” matrimoniali (civile, concordatario e dei culti acattolici), il procedimento preparatorio alla contrazione del matrimonio è disciplinato in parte dal codice civile, in parte dall’ordinamento dello stato civile (artt. 50 ss. del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) ed ha la finalità di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti per la validità dell’atto di matrimonio.
Vincoli e pubblicità nel matrimonio atto: la promessa di matrimonio, le pubblicazioni e le “forme” matrimoniali
Valeria Corriero
2021-01-01
Abstract
Il diritto a contrarre matrimonio è una libertà fondamentale della persona sancita dalle convenzioni internazionali. I nubendi non assumono un obbligo giuridico con la promessa di matrimonio, donde l’inconfigurabilità di un negozio giuridico, ma pongono in essere un atto di rilevanza sociale da cui scaturisce la seria intenzione di contrarre matrimonio e il conseguente dovere morale e sociale di comportarsi in conformità a tale intenzione. La promessa di matrimonio non è equiparabile alla analoga figura, ma di carattere esclusivamente patrimoniale, del contratto preliminare. L’impegno alla contrazione del futuro matrimonio incide su una libertà fondamentale della persona, ossia sulla libertà matrimoniale, ed è pertanto incoercibile. Nelle varie “forme” matrimoniali (civile, concordatario e dei culti acattolici), il procedimento preparatorio alla contrazione del matrimonio è disciplinato in parte dal codice civile, in parte dall’ordinamento dello stato civile (artt. 50 ss. del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) ed ha la finalità di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti per la validità dell’atto di matrimonio.File | Dimensione | Formato | |
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