Il contributo muove dall’analisi del principio del contraddittorio, espressione della garanzia di giustizia secondo la quale nessuno può subire gli effetti di una sentenza, senza avere avuto la possibilità di essere parte del processo da cui la stessa proviene, ossia senza aver avuto la possibilità di partecipare alla formazione del provvedimento giurisdizionale. L’interesse per l’istituto del contraddittorio si è esteso anche al processo costituzionale e alla individuazione delle parti processuali che possono partecipare al giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale. Per molti anni, infatti, nei giudizi di legittimità delle leggi si era consolidata una rigorosa e restrittiva applicazione delle indicazioni normative risalente alle leggi degli anni ’50, contrassegnata dal principio di corrispondenza formale fra le parti del processo a quo e parti del processo costituzionale. Negli ultimi anni, anche a seguito della introduzione nella Carta costituzionale del principio del contraddittorio, le ipotesi in cui la Corte costituzionale ha ammesso l’intervento di soggetti terzi si sono intensificate, sulla base della necessità di tutelare il diritto di difesa del soggetto che potrebbe subire, dalla decisione di costituzionalità, un effetto diretto ed immediato. Di recente, poi, le modifiche alle Norme integrative, adottate dalla Corte costituzionale con la deliberazione dell’8 gennaio 2020, hanno apportato significative novità al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, con particolare riguardo agli “interventi dei terzi” e all’ingresso dei così detti “amici curiae”.

This work is based on the analysis of the principle of the adversarial principle, expression of the guarantee of justice according to which nobody can suffer the effects of a sentence, without having the chance to be part of the process from leading to making the jurisdictional measure. The interest in the institution of the adversarial procedure has also extended to the constitutional process and to the identification of the procedural parties that can participate in the trial before the Constitutional Court. For many years, a rigorous and restrictive application of the normative has been consolidated based on the laws of the years '50, marked by the principle of formal correspondence between the parties to the main proceedings and the parties to the constitutional process. In recent years, even following the introduction in the Constitutional Charter of the principle of adversarial procedure, the assumptions in which the Constitutional Court has admitted the intervention of third parties have been intensified in order to the need to protect the right of defence of the person who may be directly and immediately affected by the decision of constitutionality. Recently, according to the amendments made by the Constitutional Court on 8 January 2020, significant innovations have been performed with particular regard to the "interventions of third parties" and the so-called "amici curiae”.

LA TRANSIZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL PROCESSO COSTITUZIONALE: ORIGINI ED EVOLUZIONI

perchinunno
2021-01-01

Abstract

This work is based on the analysis of the principle of the adversarial principle, expression of the guarantee of justice according to which nobody can suffer the effects of a sentence, without having the chance to be part of the process from leading to making the jurisdictional measure. The interest in the institution of the adversarial procedure has also extended to the constitutional process and to the identification of the procedural parties that can participate in the trial before the Constitutional Court. For many years, a rigorous and restrictive application of the normative has been consolidated based on the laws of the years '50, marked by the principle of formal correspondence between the parties to the main proceedings and the parties to the constitutional process. In recent years, even following the introduction in the Constitutional Charter of the principle of adversarial procedure, the assumptions in which the Constitutional Court has admitted the intervention of third parties have been intensified in order to the need to protect the right of defence of the person who may be directly and immediately affected by the decision of constitutionality. Recently, according to the amendments made by the Constitutional Court on 8 January 2020, significant innovations have been performed with particular regard to the "interventions of third parties" and the so-called "amici curiae”.
2021
Il contributo muove dall’analisi del principio del contraddittorio, espressione della garanzia di giustizia secondo la quale nessuno può subire gli effetti di una sentenza, senza avere avuto la possibilità di essere parte del processo da cui la stessa proviene, ossia senza aver avuto la possibilità di partecipare alla formazione del provvedimento giurisdizionale. L’interesse per l’istituto del contraddittorio si è esteso anche al processo costituzionale e alla individuazione delle parti processuali che possono partecipare al giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale. Per molti anni, infatti, nei giudizi di legittimità delle leggi si era consolidata una rigorosa e restrittiva applicazione delle indicazioni normative risalente alle leggi degli anni ’50, contrassegnata dal principio di corrispondenza formale fra le parti del processo a quo e parti del processo costituzionale. Negli ultimi anni, anche a seguito della introduzione nella Carta costituzionale del principio del contraddittorio, le ipotesi in cui la Corte costituzionale ha ammesso l’intervento di soggetti terzi si sono intensificate, sulla base della necessità di tutelare il diritto di difesa del soggetto che potrebbe subire, dalla decisione di costituzionalità, un effetto diretto ed immediato. Di recente, poi, le modifiche alle Norme integrative, adottate dalla Corte costituzionale con la deliberazione dell’8 gennaio 2020, hanno apportato significative novità al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, con particolare riguardo agli “interventi dei terzi” e all’ingresso dei così detti “amici curiae”.
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