L’art. 25 d.lgs. 231/2001, norma di individuazione dei reati-presupposto della responsabilità da reato delle persone giuridiche, ha subito l’intervento riformatore della l. 190 del 2012, introduttiva dei reati ex artt. 317 e 319 quater c.p. tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Non pochi dubbi ha sollevato l’individuazione del discrimen tra condotta costrittiva – tipica del reato di concussione – e condotta induttiva – di cui all’art. 319 quater c.p. Sul punto in ordine ai conflitti in tema sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, chiarendo come, a latere del fatto che la costrizione si sostanzia in una eterodeterminazione dell’altrui volontà e l’induzione si concretizza in atteggiamenti di persuasione, suggestione e convincimento; a latere della conformità o meno all’ordinamento del «male» prospettato dal soggetto agente, è il vantaggio indebito ad essere qualificato come «criterio d’essenza» dell’induzione a dare o promettere utilità. Il privato è correo, dunque non più vittima, ma compartecipe. Il che si riflette sulle persone giuridiche. Non vi è, pertanto, una chiara scissione tra le condotte imputabili a titolo di illecito amministrativo all’ente e quelle imputabili a titolo di delitto alla persona fisica, con il rischio di inaccettabili sovrapposizioni.

Concussione e dintorni: la persona giuridica come ente concusso e/o corr(eo) indotto

Pasculli, Maria Antonella
2020-01-01

Abstract

L’art. 25 d.lgs. 231/2001, norma di individuazione dei reati-presupposto della responsabilità da reato delle persone giuridiche, ha subito l’intervento riformatore della l. 190 del 2012, introduttiva dei reati ex artt. 317 e 319 quater c.p. tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Non pochi dubbi ha sollevato l’individuazione del discrimen tra condotta costrittiva – tipica del reato di concussione – e condotta induttiva – di cui all’art. 319 quater c.p. Sul punto in ordine ai conflitti in tema sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, chiarendo come, a latere del fatto che la costrizione si sostanzia in una eterodeterminazione dell’altrui volontà e l’induzione si concretizza in atteggiamenti di persuasione, suggestione e convincimento; a latere della conformità o meno all’ordinamento del «male» prospettato dal soggetto agente, è il vantaggio indebito ad essere qualificato come «criterio d’essenza» dell’induzione a dare o promettere utilità. Il privato è correo, dunque non più vittima, ma compartecipe. Il che si riflette sulle persone giuridiche. Non vi è, pertanto, una chiara scissione tra le condotte imputabili a titolo di illecito amministrativo all’ente e quelle imputabili a titolo di delitto alla persona fisica, con il rischio di inaccettabili sovrapposizioni.
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