A partire dal dato normativo che impone di conciliare lo schema donativo con l'imposizione di un onere a carico del donatario, si verifica in che modo possano coesistere l'onere e lo spirito di liberalità, per un verso, e l'onere e l'elemento dell'arricchimento, per altro verso. Si esaminano in chiave critica, quindi, gli argomenti utilizzati dalla dottrina per escludere che lo schema donativo possa sussistere in relazione ai contratti di scambio: la pretesa accessorietà dell'onere, la qualificazione dell'onere come motivo, il ricorso alla teoria del negozi collegati. Si chiarisce, quindi, la natura accidentale, ma non sempre accessoria, dell'onere per tornare alla questione più spinosa: come escludere la ragione di scambio nei casi di onere essenziale. Presa in considerazione la teoria della donazione modale come contratto a prestazioni corrispettive, si prospetta la possibilità di configurarla invece come contratto di scambio non sinallagmatico, prendendone in esame le conseguenze sul piano della disciplina applicabile. Sono poi esaminati i rapporti tra modo e condizione, la possibilità che il beneficiario del modo sia un terzo, la possibilità di apporre una clausola risolutiva espressa al contratto, le conseguenze dell'impossibilità sopravvenuta, la tutela dei creditori, i profili successori.
Donazione modale. Onere illecito.
Lisi, Pierantonio
2015-01-01
Abstract
A partire dal dato normativo che impone di conciliare lo schema donativo con l'imposizione di un onere a carico del donatario, si verifica in che modo possano coesistere l'onere e lo spirito di liberalità, per un verso, e l'onere e l'elemento dell'arricchimento, per altro verso. Si esaminano in chiave critica, quindi, gli argomenti utilizzati dalla dottrina per escludere che lo schema donativo possa sussistere in relazione ai contratti di scambio: la pretesa accessorietà dell'onere, la qualificazione dell'onere come motivo, il ricorso alla teoria del negozi collegati. Si chiarisce, quindi, la natura accidentale, ma non sempre accessoria, dell'onere per tornare alla questione più spinosa: come escludere la ragione di scambio nei casi di onere essenziale. Presa in considerazione la teoria della donazione modale come contratto a prestazioni corrispettive, si prospetta la possibilità di configurarla invece come contratto di scambio non sinallagmatico, prendendone in esame le conseguenze sul piano della disciplina applicabile. Sono poi esaminati i rapporti tra modo e condizione, la possibilità che il beneficiario del modo sia un terzo, la possibilità di apporre una clausola risolutiva espressa al contratto, le conseguenze dell'impossibilità sopravvenuta, la tutela dei creditori, i profili successori.File | Dimensione | Formato | |
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