La qualificazione dell’Avvocatura regionale quale “ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta” operata da una legge regionale non vale a consentire una nomina discrezionale (rectius fiduciaria) del Coordinatore di questo organo. L’incarico di Coordinatore dell’Avvocatura regionale, atteso il carattere tecnico-professionale e non politico delle funzioni relative, deve essere attribuito con le modalità previste dalla normativa in tema di conferimento di incarichi dirigenziali (e nella specie osservando i vincoli stabiliti per il conferimento a soggetti esterni alla pubblica amministrazione).

Incarichi a soggetti esterni e modi di conferimento. Il caso del Coordinatore dell’Avvocatura regionale

Angelica Riccardi
2021-01-01

Abstract

La qualificazione dell’Avvocatura regionale quale “ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta” operata da una legge regionale non vale a consentire una nomina discrezionale (rectius fiduciaria) del Coordinatore di questo organo. L’incarico di Coordinatore dell’Avvocatura regionale, atteso il carattere tecnico-professionale e non politico delle funzioni relative, deve essere attribuito con le modalità previste dalla normativa in tema di conferimento di incarichi dirigenziali (e nella specie osservando i vincoli stabiliti per il conferimento a soggetti esterni alla pubblica amministrazione).
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