Partendo da una ricostruzione storica e comparatistica, il lavoro illustra: i precedenti, le ragioni e le modalità dell’introduzione della responsabilità da reato degli enti nell’ordinamento italiano; l’intera previsione positiva di diritto sostanziale di cui al d.lgs. n. 231/10, e la relativa implementazione, con riferimento anche alle sanzioni e alle disposizioni sulla prescrizione; nonché le elaborazioni dottrinali e le interpretazioni giurisprudenziali concernenti tutti gli aspetti più dibattuti, ivi compresi quelli dei reati presupposto colposi e dell’eventuale attribuzione, a soggetti privati, di un potere di certificazione dei modelli organizzativi. Nelle conclusioni, si propongono modifiche dirette ad incentivare maggiormente il ricorso ai modelli organizzativi, e ad escludere, dai destinatari della normativa in questione, gli enti dotati di una organizzazione priva di complessità, per i quali, come per le imprese individuali, potrebbe essere utile, invece, introdurre nel codice civile lo strumento dei punitive damages. Inoltre, anche mediante un paragone con il sistema francese, si suggerisce che gli enti (di dimensioni non piccole) possano essere chiamati a rispondere in via esclusiva dei reati colposi, senza alcun cumulo di responsabilità con le persone fisiche, mentre l’attuale regime di responsabilità concorrente dovrebbe permanere con riferimento ai reati dolosi. Per il caso di fallimento dell’ente, poi, si prospetta la possibilità, con una sorta di ribaltamento dell’art. 197 c.p., di prevedere una responsabilità sussidiaria del management, per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta al proprio ente di appartenenza.
La responsabilità da reato degli enti
PLANTAMURA, VITO
2014-01-01
Abstract
Partendo da una ricostruzione storica e comparatistica, il lavoro illustra: i precedenti, le ragioni e le modalità dell’introduzione della responsabilità da reato degli enti nell’ordinamento italiano; l’intera previsione positiva di diritto sostanziale di cui al d.lgs. n. 231/10, e la relativa implementazione, con riferimento anche alle sanzioni e alle disposizioni sulla prescrizione; nonché le elaborazioni dottrinali e le interpretazioni giurisprudenziali concernenti tutti gli aspetti più dibattuti, ivi compresi quelli dei reati presupposto colposi e dell’eventuale attribuzione, a soggetti privati, di un potere di certificazione dei modelli organizzativi. Nelle conclusioni, si propongono modifiche dirette ad incentivare maggiormente il ricorso ai modelli organizzativi, e ad escludere, dai destinatari della normativa in questione, gli enti dotati di una organizzazione priva di complessità, per i quali, come per le imprese individuali, potrebbe essere utile, invece, introdurre nel codice civile lo strumento dei punitive damages. Inoltre, anche mediante un paragone con il sistema francese, si suggerisce che gli enti (di dimensioni non piccole) possano essere chiamati a rispondere in via esclusiva dei reati colposi, senza alcun cumulo di responsabilità con le persone fisiche, mentre l’attuale regime di responsabilità concorrente dovrebbe permanere con riferimento ai reati dolosi. Per il caso di fallimento dell’ente, poi, si prospetta la possibilità, con una sorta di ribaltamento dell’art. 197 c.p., di prevedere una responsabilità sussidiaria del management, per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta al proprio ente di appartenenza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.