Lo scritto rappresenta il commento delle previsioni dell’art. 57 c.p.a. dedicato alle spese del procedimento cautelare. La disciplina vigente costituisce il risultato di un’evoluzione che rinviene il proprio fulcro nelle modifiche recate dall’art. 3 della l. 205/2000 all’art. 21 della l. Tar. Prima di allora, l’orientamento prevalente, facendo leva sull’inerenza procedimentale e funzionale della cautela al merito, nonché sull’opportunità di riferire la soccombenza alla definizione di un giudizio a cognizione non sommaria, aveva escluso il dovere di liquidazione rispetto a una fase processuale a carattere incidentale. Una simile chiave di lettura, in linea con le previsioni dell’art. 68, comma 1, r.d. 642/1907 (“la decisione contiene la condanna delle parti soccombenti alle spese”) e dell’art. 26, comma 4, l. Tar (“in ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio”), era stata talvolta superata in base al disposto dell’art. 91 c.p.c. attraverso la valorizzazione della portata decisoria delle ordinanze cautelari da cui si è pure fatta discendere la loro appellabilità. Solo dopo l’entrata in vigore delle nuove previsioni dell’art. 21, comma 11, della l. Tar si assiste alla generalizzazione del potere del giudice amministrativo di provvedere “in via provvisoria” sulle spese del procedimento cautelare “con l’ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l’appello contro un’ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili”. Profili di criticità a parte (connessi all’esplicito riferimento al rigetto della domanda cautelare, che non sembrava tenere in debita considerazione la parità processuale delle parti), in tal modo, il legislatore ha voluto probabilmente reagire alla prassi delle sospensive richieste al mero scopo di ottenere una fissazione dell’udienza di discussione a breve, pur in assenza dei presupposti per il loro accoglimento. Il c.p.a. supera dette criticità; inoltre, la previsione secondo cui “la pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito” consente di mettere a fuoco centralità e margini di autonomia del giudizio cautelare nel nuovo sistema di giustizia amministrativa, in una prospettiva tesa ad assicurare una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.
Art. 57 c.p.a. Spese del procedimento cautelare
Primerano
2021-01-01
Abstract
Lo scritto rappresenta il commento delle previsioni dell’art. 57 c.p.a. dedicato alle spese del procedimento cautelare. La disciplina vigente costituisce il risultato di un’evoluzione che rinviene il proprio fulcro nelle modifiche recate dall’art. 3 della l. 205/2000 all’art. 21 della l. Tar. Prima di allora, l’orientamento prevalente, facendo leva sull’inerenza procedimentale e funzionale della cautela al merito, nonché sull’opportunità di riferire la soccombenza alla definizione di un giudizio a cognizione non sommaria, aveva escluso il dovere di liquidazione rispetto a una fase processuale a carattere incidentale. Una simile chiave di lettura, in linea con le previsioni dell’art. 68, comma 1, r.d. 642/1907 (“la decisione contiene la condanna delle parti soccombenti alle spese”) e dell’art. 26, comma 4, l. Tar (“in ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio”), era stata talvolta superata in base al disposto dell’art. 91 c.p.c. attraverso la valorizzazione della portata decisoria delle ordinanze cautelari da cui si è pure fatta discendere la loro appellabilità. Solo dopo l’entrata in vigore delle nuove previsioni dell’art. 21, comma 11, della l. Tar si assiste alla generalizzazione del potere del giudice amministrativo di provvedere “in via provvisoria” sulle spese del procedimento cautelare “con l’ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l’appello contro un’ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili”. Profili di criticità a parte (connessi all’esplicito riferimento al rigetto della domanda cautelare, che non sembrava tenere in debita considerazione la parità processuale delle parti), in tal modo, il legislatore ha voluto probabilmente reagire alla prassi delle sospensive richieste al mero scopo di ottenere una fissazione dell’udienza di discussione a breve, pur in assenza dei presupposti per il loro accoglimento. Il c.p.a. supera dette criticità; inoltre, la previsione secondo cui “la pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito” consente di mettere a fuoco centralità e margini di autonomia del giudizio cautelare nel nuovo sistema di giustizia amministrativa, in una prospettiva tesa ad assicurare una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.