CAPITOLO 2 ALCUNE PIÙ SIGNIFICATIVE FATTISPECIE DI DANNO ERARIALE 2.4 IL DANNO ALL’IMMAGINE Marida Dentamaro 2.4.1 Il travaglio della giurisprudenza contabile Il tema è da annoverarsi tra quelli che registrano da anni un faticoso inseguimento tra giurisprudenza contabile (cui si deve l’originaria elaborazione della fattispecie), legislazione e giurisprudenza costituzionale, attraverso percorsi influenzati inevitabilmente dalla contemporanea parallela evoluzione della giurisprudenza civile, segnatamente di legittimità, sulla natura del danno all’immagine, nonché sui presupposti e limiti di risarcibilità dello stesso, in particolare con riferimento alle persone giuridiche. Nondimeno, gli sforzi profusi dalla Corte dei conti ad ogni livello (Procure, Sezioni giurisdizionali, Sezioni Riunite) hanno consentito di raggiungere approdi coerenti sul piano dogmatico, tanto che lo stesso legislatore, dopo aver dato vita nel tempo (come ormai ci ha abituati in tutti i campi) a una produzione alluvionale e confusa, non ha perso l’occasione offerta dal codice di giustizia contabile1 per dire una parola (relativamente) chiara e, al tempo stesso, innovativa. E così anche la Corte costituzionale, investita per la seconda volta a distanza di sette anni del giudizio di legittimità della norma fondativa della disciplina di legge in materia2, per il momento ha fatto un passo indietro e, preso atto dell’alluvione legislativa successiva all’ordinanza di rimessione, ha deciso di … rimettere al remittente!3 In effetti, come la Consulta ha intuito, molte questioni possono ritenersi ormai risolte in seguito all’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile; questo invero, intervenendo sul tema “preprocessuale”4 della notizia di danno erariale e dei connessi poteri del pubblico ministero, sembra offrire uno strumento decisivo per una nuova e convincente lettura dei tratti di diritto sostanziale dell’istituto.

Il danno all’immagine contributi in “Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile”

Ida Maria Dentamaro
2018-01-01

Abstract

CAPITOLO 2 ALCUNE PIÙ SIGNIFICATIVE FATTISPECIE DI DANNO ERARIALE 2.4 IL DANNO ALL’IMMAGINE Marida Dentamaro 2.4.1 Il travaglio della giurisprudenza contabile Il tema è da annoverarsi tra quelli che registrano da anni un faticoso inseguimento tra giurisprudenza contabile (cui si deve l’originaria elaborazione della fattispecie), legislazione e giurisprudenza costituzionale, attraverso percorsi influenzati inevitabilmente dalla contemporanea parallela evoluzione della giurisprudenza civile, segnatamente di legittimità, sulla natura del danno all’immagine, nonché sui presupposti e limiti di risarcibilità dello stesso, in particolare con riferimento alle persone giuridiche. Nondimeno, gli sforzi profusi dalla Corte dei conti ad ogni livello (Procure, Sezioni giurisdizionali, Sezioni Riunite) hanno consentito di raggiungere approdi coerenti sul piano dogmatico, tanto che lo stesso legislatore, dopo aver dato vita nel tempo (come ormai ci ha abituati in tutti i campi) a una produzione alluvionale e confusa, non ha perso l’occasione offerta dal codice di giustizia contabile1 per dire una parola (relativamente) chiara e, al tempo stesso, innovativa. E così anche la Corte costituzionale, investita per la seconda volta a distanza di sette anni del giudizio di legittimità della norma fondativa della disciplina di legge in materia2, per il momento ha fatto un passo indietro e, preso atto dell’alluvione legislativa successiva all’ordinanza di rimessione, ha deciso di … rimettere al remittente!3 In effetti, come la Consulta ha intuito, molte questioni possono ritenersi ormai risolte in seguito all’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile; questo invero, intervenendo sul tema “preprocessuale”4 della notizia di danno erariale e dei connessi poteri del pubblico ministero, sembra offrire uno strumento decisivo per una nuova e convincente lettura dei tratti di diritto sostanziale dell’istituto.
2018
978-88-9391-244-0
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