CAPITOLO 2 ALCUNE PIÙ SIGNIFICATIVE FATTISPECIE DI DANNO ERARIALE 2.5 IL DANNO DA TANGENTE Marida Dentamaro 2.5.1 Le fattispecie Il danno all’immagine è associato spesso al danno c.d. da tangente1. Infatti risponde del danno arrecato all’immagine dell’amministrazione anche il dipendente pubblico che abusa dei suoi poteri per raggiungere il fine illecito del personale arricchimento, comportamento che il legislatore ora configura come nuova fattispecie di reato: il delitto di indebita induzione di cui all’art. 319 quater c.p.2, introdotto dalla legge n. 190 del 2012. Potranno, dunque, venire in evidenza, in questo caso e in genere in contesti concussivi o corruttivi, i danni patrimoniali per percezione di tangenti, ogni qual volta queste si traducano in una perdita patrimoniale per l’erario. Problema particolare è se il pagamento di una tangente possa essere sempre considerato, e in quali limiti, danno patrimoniale diretto per la p.A., fermo restando che essa configura comunque un danno non patrimoniale, in quanto derivante da un comportamento costituente reato, come tale lesivo dalla sua immagine. Nessun danno si verificherà, ad esempio, quando il privato paghi per ottenere utilità illecite ma non identificabili in termini di perdita o mancata acquisizione patrimoniale per l’amministrazione. Si pensi all’effettuazione di accertamenti e verifiche (ad es. fiscali, finanziarie, sanitarie, urbanistiche) in tempi e date “comode” per il privato dietro pagamento di compenso, ma senza che ciò comporti anche attestazioni o esiti comunque infedeli che consentano al privato stesso di evitare o ridurre il versamento di importi altrimenti a vario titolo dovuti alla p.A. (ad es. sanzioni pecuniarie). Per risolvere il problema della configurabilità della tangente come danno patrimoniale, si dovrà in concreto appurare se essa è un maggior costo per l’amministrazione o un minor guadagno per l’imprenditore. In particolare, nei giudizi di responsabilità riguardanti vicende di corruzione e concussione negli appalti di lavori, servizi o forniture, si assume che l’importo, della dazione illecita volta a favorire un’impresa ai fini dell’aggiudicazione di una gara costituisca un costo occulto per l’imprenditore, che viene traslato nel prezzo dell’appalto, facendolo lievitare in danno del committente; oppure, quando il pactum sceleris riguardi la fase di esecuzione del contratto, determini una minore qualità della prestazione, resa possibile dalla riduzione dei controlli che viene assicurata appunto grazie alla corresponsione della tangente. In ambito tributario, invece, il vantaggio assicurato al privato dal funzionario infedele si presume consistere in una riduzione degli importi versati rispetto al dovuto.

Il danno da tangente, contributi in "trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile"

Ida Maria Dentamaro
2018-01-01

Abstract

CAPITOLO 2 ALCUNE PIÙ SIGNIFICATIVE FATTISPECIE DI DANNO ERARIALE 2.5 IL DANNO DA TANGENTE Marida Dentamaro 2.5.1 Le fattispecie Il danno all’immagine è associato spesso al danno c.d. da tangente1. Infatti risponde del danno arrecato all’immagine dell’amministrazione anche il dipendente pubblico che abusa dei suoi poteri per raggiungere il fine illecito del personale arricchimento, comportamento che il legislatore ora configura come nuova fattispecie di reato: il delitto di indebita induzione di cui all’art. 319 quater c.p.2, introdotto dalla legge n. 190 del 2012. Potranno, dunque, venire in evidenza, in questo caso e in genere in contesti concussivi o corruttivi, i danni patrimoniali per percezione di tangenti, ogni qual volta queste si traducano in una perdita patrimoniale per l’erario. Problema particolare è se il pagamento di una tangente possa essere sempre considerato, e in quali limiti, danno patrimoniale diretto per la p.A., fermo restando che essa configura comunque un danno non patrimoniale, in quanto derivante da un comportamento costituente reato, come tale lesivo dalla sua immagine. Nessun danno si verificherà, ad esempio, quando il privato paghi per ottenere utilità illecite ma non identificabili in termini di perdita o mancata acquisizione patrimoniale per l’amministrazione. Si pensi all’effettuazione di accertamenti e verifiche (ad es. fiscali, finanziarie, sanitarie, urbanistiche) in tempi e date “comode” per il privato dietro pagamento di compenso, ma senza che ciò comporti anche attestazioni o esiti comunque infedeli che consentano al privato stesso di evitare o ridurre il versamento di importi altrimenti a vario titolo dovuti alla p.A. (ad es. sanzioni pecuniarie). Per risolvere il problema della configurabilità della tangente come danno patrimoniale, si dovrà in concreto appurare se essa è un maggior costo per l’amministrazione o un minor guadagno per l’imprenditore. In particolare, nei giudizi di responsabilità riguardanti vicende di corruzione e concussione negli appalti di lavori, servizi o forniture, si assume che l’importo, della dazione illecita volta a favorire un’impresa ai fini dell’aggiudicazione di una gara costituisca un costo occulto per l’imprenditore, che viene traslato nel prezzo dell’appalto, facendolo lievitare in danno del committente; oppure, quando il pactum sceleris riguardi la fase di esecuzione del contratto, determini una minore qualità della prestazione, resa possibile dalla riduzione dei controlli che viene assicurata appunto grazie alla corresponsione della tangente. In ambito tributario, invece, il vantaggio assicurato al privato dal funzionario infedele si presume consistere in una riduzione degli importi versati rispetto al dovuto.
2018
978-88-9391-244-0
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/360336
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