COMUNI (PROVINCE) E FORME ASSOCIATIVE * SOMMARIO: 1. Le autonomie locali nello Statuto. – 2. La legge “quadro” del 2008. – 3. Il Servizio Enti Locali. – 4. Le politiche per il decentramento e per l’associazionismo. – 5. I piani sociali di zona. – 6. Le Autorità d’ambito per i rifiuti e i trasporti. – 7. I soggetti associativi su base convenzionale. – 8. La Cabina di regia per il decentramento. – 9. Le leggi settoriali di decentramento. – 10. In attesa della revisione costituzionale. 1. Le autonomie locali nello Statuto Il tema delle autonomie locali è declinato nello Statuto regionale pugliese in conformità alle specifiche disposizioni del titolo V della carta costituzionale, come novellato nel 2001 e attuato con la legge n. 131 del 2003; e tuttavia non può dirsi realizzato fino in fondo lo spirito di quelle norme statali fondanti dell’attuale ordinamento della Repubblica, attributive della potestà statutaria regionale, nelle quali, dunque, risiede la matrice stessa di questo, come degli altri Statuti. Il riconoscimento della centralità degli enti locali non è oggetto di autonoma, esplicita enunciazione tra i “principi” solennemente proclamati nel titolo I; è però insito, inequivocabilmente, già nell’art. 1: al comma 3, nell’affermazione del favor della Regione per “l’autogoverno dei suoi abitanti” e nel richiamo ai principi (tra l’altro) della Costituzione italiana; e al comma 4, che declama il principio di sussidiarietà nell’esercizio della funzione di governo, definendolo “come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni” e, quindi, interpretandolo anzitutto come sussidiarietà verticale, per poi passare alla sussidiarietà orizzontale, intesa come “integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali”. Lo Statuto esprime, poi, un’opzione che sembra distaccarsi proprio dalla pietra angolare del titolo V, posta nel suo incipit, rappresentata dall’individuazione delle cinque categorie di enti territoriali costitutivi della Repubblica, tutti in posizione tra loro equiordinata (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato: art. 114, comma 1, Cost.). La Regione Puglia invece, secondo l’art. 7, è costituita dai “comuni i cui territori sono compresi nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto”; sicché, stando alla lettera della disposizione statutaria, si dovrebbe trarre la singolare conclusione per la quale le sei Province pugliesi sono elementi costitutivi della Repubblica, ma non della Regione. È difficile dire se si tratti soltanto del frutto involontario di una formulazione poco felice, oppure di una convinta anticipazione di quel movimento anti-province che ha portato negli ultimi anni a numerosi disegni e tentativi di soppressione, fino allo stravolgimento operato con la legge 56 del 2014, in attesa di una più volte annunciata e sempre rinviata riforma della riforma del titolo V; certo è che il contrasto si presenta evidente.

Comuni (Province) e forme associative, contributo in "Lineamenti di diritto Costituzionel della Regione Puglia"

ida maria dentamaro
2016-01-01

Abstract

COMUNI (PROVINCE) E FORME ASSOCIATIVE * SOMMARIO: 1. Le autonomie locali nello Statuto. – 2. La legge “quadro” del 2008. – 3. Il Servizio Enti Locali. – 4. Le politiche per il decentramento e per l’associazionismo. – 5. I piani sociali di zona. – 6. Le Autorità d’ambito per i rifiuti e i trasporti. – 7. I soggetti associativi su base convenzionale. – 8. La Cabina di regia per il decentramento. – 9. Le leggi settoriali di decentramento. – 10. In attesa della revisione costituzionale. 1. Le autonomie locali nello Statuto Il tema delle autonomie locali è declinato nello Statuto regionale pugliese in conformità alle specifiche disposizioni del titolo V della carta costituzionale, come novellato nel 2001 e attuato con la legge n. 131 del 2003; e tuttavia non può dirsi realizzato fino in fondo lo spirito di quelle norme statali fondanti dell’attuale ordinamento della Repubblica, attributive della potestà statutaria regionale, nelle quali, dunque, risiede la matrice stessa di questo, come degli altri Statuti. Il riconoscimento della centralità degli enti locali non è oggetto di autonoma, esplicita enunciazione tra i “principi” solennemente proclamati nel titolo I; è però insito, inequivocabilmente, già nell’art. 1: al comma 3, nell’affermazione del favor della Regione per “l’autogoverno dei suoi abitanti” e nel richiamo ai principi (tra l’altro) della Costituzione italiana; e al comma 4, che declama il principio di sussidiarietà nell’esercizio della funzione di governo, definendolo “come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni” e, quindi, interpretandolo anzitutto come sussidiarietà verticale, per poi passare alla sussidiarietà orizzontale, intesa come “integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali”. Lo Statuto esprime, poi, un’opzione che sembra distaccarsi proprio dalla pietra angolare del titolo V, posta nel suo incipit, rappresentata dall’individuazione delle cinque categorie di enti territoriali costitutivi della Repubblica, tutti in posizione tra loro equiordinata (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato: art. 114, comma 1, Cost.). La Regione Puglia invece, secondo l’art. 7, è costituita dai “comuni i cui territori sono compresi nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto”; sicché, stando alla lettera della disposizione statutaria, si dovrebbe trarre la singolare conclusione per la quale le sei Province pugliesi sono elementi costitutivi della Repubblica, ma non della Regione. È difficile dire se si tratti soltanto del frutto involontario di una formulazione poco felice, oppure di una convinta anticipazione di quel movimento anti-province che ha portato negli ultimi anni a numerosi disegni e tentativi di soppressione, fino allo stravolgimento operato con la legge 56 del 2014, in attesa di una più volte annunciata e sempre rinviata riforma della riforma del titolo V; certo è che il contrasto si presenta evidente.
2016
978-88-348-4791-6
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/360334
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact