LA REGIONE “RAMIFICATA” (ENTI CONTROLLATI E SOCIETÀ PARTECIPATE) * SOMMARIO: 1. Premessa: varietà e casualità della ramificazione. – 2. Gli enti pubblici vigilati. – 3. Le agenzie. – 4. Le società partecipate. – 5. Gli enti privati controllati. – 6. La disciplina generale: dallo Statuto all’attuazione della l.r. n. 26/2013. – 7. La disciplina del personale. – 8. Dalla trasparenza alla semplificazione. 1. Premessa: varietà e casualità della ramificazione La macchina regionale non può essere percepita nella sua reale consistenza e operatività senza tener conto della variegata galassia di enti di diritto pubblico e privato, società e consorzi che ad essa fanno capo a vario titolo (vigilanza, partecipazione, controllo). La Regione Puglia ha utilizzato a piene mani l’ampia gamma di figure soggettive che l’ordinamento impone (talvolta) o consente (più spesso) alle Amministrazioni, specie territoriali, per svolgere attività istituzionali o comunque perseguire i propri obiettivi in modo più efficace di quanto non si ritenga possibile attraverso le sole strutture (organi e uffici) e procedure riferibili all’Ente in senso stretto. La creazione di agenzie, fondazioni, istituti, aziende; l’assunzione di partecipazioni societarie e consortili; l’attribuzione di funzioni di vigilanza e controllo non è avvenuta – come del resto nelle altre Regioni e anzi in tutti gli Enti, compreso lo Stato– secondo un disegno predeterminato e organico, bensì in base a una legislazione alluvionale che, di volta in volta, ha dato attuazione a norme statali, acquisito e trasformato organismi preesistenti ovvero ne ha fondati di nuovi e originali, ciascuno con fisionomia e caratteristiche (oltre che, ovviamente, finalità) differenti. Per lungo tempo non è esistito un “censimento” dei pur numerosi enti e organismi, che solo di recente sono stati oggetto di una puntuale ricognizione, in adempimento degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento annuale imposti dal cosiddetto decreto “Trasparenza” [d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 22], sanzionati con il divieto di irrogazione di somme a qualsiasi titolo in favore dei suddetti enti da parte dell’amministrazione interessata. Oggi, dunque, fa mostra di sé sul sito istituzionale l’elenco degli “enti controllati”, suddiviso in “enti pubblici vigilati” (in numero di 65), “società partecipate” (8), “enti di diritto privato controllati” (8), nonché l’albero della trasparenza, ossia la rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra l’amministrazione e gli enti “ramificati”.

La regione “ramificata”: enti controllati e società partecipate in “Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Puglia”

Ida Maria Dentamaro
2016-01-01

Abstract

LA REGIONE “RAMIFICATA” (ENTI CONTROLLATI E SOCIETÀ PARTECIPATE) * SOMMARIO: 1. Premessa: varietà e casualità della ramificazione. – 2. Gli enti pubblici vigilati. – 3. Le agenzie. – 4. Le società partecipate. – 5. Gli enti privati controllati. – 6. La disciplina generale: dallo Statuto all’attuazione della l.r. n. 26/2013. – 7. La disciplina del personale. – 8. Dalla trasparenza alla semplificazione. 1. Premessa: varietà e casualità della ramificazione La macchina regionale non può essere percepita nella sua reale consistenza e operatività senza tener conto della variegata galassia di enti di diritto pubblico e privato, società e consorzi che ad essa fanno capo a vario titolo (vigilanza, partecipazione, controllo). La Regione Puglia ha utilizzato a piene mani l’ampia gamma di figure soggettive che l’ordinamento impone (talvolta) o consente (più spesso) alle Amministrazioni, specie territoriali, per svolgere attività istituzionali o comunque perseguire i propri obiettivi in modo più efficace di quanto non si ritenga possibile attraverso le sole strutture (organi e uffici) e procedure riferibili all’Ente in senso stretto. La creazione di agenzie, fondazioni, istituti, aziende; l’assunzione di partecipazioni societarie e consortili; l’attribuzione di funzioni di vigilanza e controllo non è avvenuta – come del resto nelle altre Regioni e anzi in tutti gli Enti, compreso lo Stato– secondo un disegno predeterminato e organico, bensì in base a una legislazione alluvionale che, di volta in volta, ha dato attuazione a norme statali, acquisito e trasformato organismi preesistenti ovvero ne ha fondati di nuovi e originali, ciascuno con fisionomia e caratteristiche (oltre che, ovviamente, finalità) differenti. Per lungo tempo non è esistito un “censimento” dei pur numerosi enti e organismi, che solo di recente sono stati oggetto di una puntuale ricognizione, in adempimento degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento annuale imposti dal cosiddetto decreto “Trasparenza” [d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 22], sanzionati con il divieto di irrogazione di somme a qualsiasi titolo in favore dei suddetti enti da parte dell’amministrazione interessata. Oggi, dunque, fa mostra di sé sul sito istituzionale l’elenco degli “enti controllati”, suddiviso in “enti pubblici vigilati” (in numero di 65), “società partecipate” (8), “enti di diritto privato controllati” (8), nonché l’albero della trasparenza, ossia la rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra l’amministrazione e gli enti “ramificati”.
2016
978-88-348-4791-6
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