Il dettato dell’art. 644, comma 1°, cod. pen. inequivocabilmente stabilisce che possono essere usurari gli interessi dati o promessi «in corrispettivo di una prestazione di denaro o di ogni altra utilità», ossia quegli interessi che si qualificano appunto come corrispettivi, in quanto costituiscono la prestazione sinallagmatica della dazione di una somma di denaro da parte del mutuante e del suo passaggio in proprietà del mutuatario, ai sensi dell’art. 1814. Tali evidentemente non sono gli interessi moratori, i quali, secondo quanto si desume in modo in equivoco fin dalla rubrica dell’art. 1224 cod. civ., costituiscono invece una preventiva e forfetaria liquidazione del danno risarcibile che l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria ha cagionato al creditore.
VOLPE F. (2014), Usura e interessi moratori nel linguaggio del' Arbitro bancario finanziario
VOLPE, Fabrizio
2014-01-01
Abstract
Il dettato dell’art. 644, comma 1°, cod. pen. inequivocabilmente stabilisce che possono essere usurari gli interessi dati o promessi «in corrispettivo di una prestazione di denaro o di ogni altra utilità», ossia quegli interessi che si qualificano appunto come corrispettivi, in quanto costituiscono la prestazione sinallagmatica della dazione di una somma di denaro da parte del mutuante e del suo passaggio in proprietà del mutuatario, ai sensi dell’art. 1814. Tali evidentemente non sono gli interessi moratori, i quali, secondo quanto si desume in modo in equivoco fin dalla rubrica dell’art. 1224 cod. civ., costituiscono invece una preventiva e forfetaria liquidazione del danno risarcibile che l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria ha cagionato al creditore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.