La sentenza di fallimento può comportare alcune rilevanti conseguenze anche sugli atti compiuti dal debitore fallito, pregiudizievoli alle ragioni dei creditori. Essa produce l'immediato effetto di recuperare quel che resta del patrimonio, sia beni che diritti: l'attivo utile a soddisfare in tutto o solo in parte, ma in eguale misura, la massa dei creditori concorsuali, non è circoscritto alla disponibilità effettiva del fallito, ma comprende, infatti, anche i beni e i diritti fuoriusciti dal patrimonio per mezzo di atti o pagamenti che il debitore aveva compiuto prima della dichiarazione di fallimento. L'attività di ripristino della garanzia patrimoniale dei creditori si svolge, da un lato, attraverso l'istituto della inefficacia ex lege di una serie di atti compiuti dal debitore (artt. 64 e 65 l. fall.) e, dall'altro, attraverso la revocabilità giudiziale (artt. 66-70 l. fall.) di quegli atti nei confronti dei quali non sussistono i presupposti per l'inefficacia automatica. Con il nuovo assetto normativo, la tutela in forma specifica di tipo ripristinatorio fornita al creditore pare assottigliarsi a fronte dell’ineluttabile passaggio dalla par condicio creditorum intesa come regola giuridico formale alla “par condicio fondata sulle ragioni dell’economia”. In particolare, con riguardo ai margini di operatività dell’azione revocatoria fallimentare, la dimidiazione del periodo sospetto, da un canto, e l’introduzione di un catalogo di “esenzioni“ prescritte dal novellato art. 67, 3° comma, l. fall., dall’altro, riflettono la metamorfosi sociale ed economica della categoria della “insolvenza”.

Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori

POLISENO, Barbara
2013-01-01

Abstract

La sentenza di fallimento può comportare alcune rilevanti conseguenze anche sugli atti compiuti dal debitore fallito, pregiudizievoli alle ragioni dei creditori. Essa produce l'immediato effetto di recuperare quel che resta del patrimonio, sia beni che diritti: l'attivo utile a soddisfare in tutto o solo in parte, ma in eguale misura, la massa dei creditori concorsuali, non è circoscritto alla disponibilità effettiva del fallito, ma comprende, infatti, anche i beni e i diritti fuoriusciti dal patrimonio per mezzo di atti o pagamenti che il debitore aveva compiuto prima della dichiarazione di fallimento. L'attività di ripristino della garanzia patrimoniale dei creditori si svolge, da un lato, attraverso l'istituto della inefficacia ex lege di una serie di atti compiuti dal debitore (artt. 64 e 65 l. fall.) e, dall'altro, attraverso la revocabilità giudiziale (artt. 66-70 l. fall.) di quegli atti nei confronti dei quali non sussistono i presupposti per l'inefficacia automatica. Con il nuovo assetto normativo, la tutela in forma specifica di tipo ripristinatorio fornita al creditore pare assottigliarsi a fronte dell’ineluttabile passaggio dalla par condicio creditorum intesa come regola giuridico formale alla “par condicio fondata sulle ragioni dell’economia”. In particolare, con riguardo ai margini di operatività dell’azione revocatoria fallimentare, la dimidiazione del periodo sospetto, da un canto, e l’introduzione di un catalogo di “esenzioni“ prescritte dal novellato art. 67, 3° comma, l. fall., dall’altro, riflettono la metamorfosi sociale ed economica della categoria della “insolvenza”.
2013
8814175705
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