La legge n. 219/2012 costituisce un traguardo essenziale dell’ordinamento interno a fronte della necessità, più volte sollecitata dalla sistema giuridico convenzionale ed europeo, di equiparare allo status di figlio legittimo quello dei figli nati fuori dal matrimonio. Sennonché, se la rilevanza storica della riforma si registra in modo inequivocabile sul piano del diritto sostanziale, le novità inerenti agli aspetti processuali non si rivelano propriamente risolutive: per un verso, la tutela giurisdizionale del figlio minore rimane differenziata per le controversie tra coppie di genitori non coniugati; per l’altro, al sistema del doppio binario in punto di competenza e rito applicabile per i figli legittimi e naturali si frappongono forme di simultaneus processus che mal si conciliano con la generale disposizione, di cui al novellato art. 38, 2° comma, ultima parte, disp. att. c.c., secondo la quale le controversie in materia di affidamento e mantenimento del minore sono regolate dalle forme del rito camerale. Anche le nuove disposizioni in tema di attuazione degli obblighi a carattere patrimoniale a tutela del minore, nonostante l’introduzione della regola, da più parti attesa, dell’esecutività immediata di tutti i provvedimenti emanati sia dal tribunale ordinario che dal tribunale per i minorenni, tracciano un nuovo impianto generale di garanzie del credito agli alimenti e/o al mantenimento senza, al contempo, prevedere alcun criterio di collegamento con le norme speciali tuttora vigenti.

Il nuovo riparto di competenza per le controversie in tema di filiazione e il rito applicabile.

POLISENO, Barbara
2013-01-01

Abstract

La legge n. 219/2012 costituisce un traguardo essenziale dell’ordinamento interno a fronte della necessità, più volte sollecitata dalla sistema giuridico convenzionale ed europeo, di equiparare allo status di figlio legittimo quello dei figli nati fuori dal matrimonio. Sennonché, se la rilevanza storica della riforma si registra in modo inequivocabile sul piano del diritto sostanziale, le novità inerenti agli aspetti processuali non si rivelano propriamente risolutive: per un verso, la tutela giurisdizionale del figlio minore rimane differenziata per le controversie tra coppie di genitori non coniugati; per l’altro, al sistema del doppio binario in punto di competenza e rito applicabile per i figli legittimi e naturali si frappongono forme di simultaneus processus che mal si conciliano con la generale disposizione, di cui al novellato art. 38, 2° comma, ultima parte, disp. att. c.c., secondo la quale le controversie in materia di affidamento e mantenimento del minore sono regolate dalle forme del rito camerale. Anche le nuove disposizioni in tema di attuazione degli obblighi a carattere patrimoniale a tutela del minore, nonostante l’introduzione della regola, da più parti attesa, dell’esecutività immediata di tutti i provvedimenti emanati sia dal tribunale ordinario che dal tribunale per i minorenni, tracciano un nuovo impianto generale di garanzie del credito agli alimenti e/o al mantenimento senza, al contempo, prevedere alcun criterio di collegamento con le norme speciali tuttora vigenti.
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