Il Tribunale di Mantova solleva, con l’ordinanza del 19 maggio 2020, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, 7° comma, lett. f) del d.l. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020) come modificato dall’art. 3, 1° comma, lett. c) del d.l. n. 28/2020, limitatamente alla previsione secondo cui lo svolgimento dell’udienza con collegamento da remoto deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario, per contrasto, ritenuto manifesto, con gli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost.

Udienza da remoto e presenza del giudice civile in ufficio. Sollevata la questione di legittimità costituzionale

domenico dalfino
2020-01-01

Abstract

Il Tribunale di Mantova solleva, con l’ordinanza del 19 maggio 2020, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, 7° comma, lett. f) del d.l. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020) come modificato dall’art. 3, 1° comma, lett. c) del d.l. n. 28/2020, limitatamente alla previsione secondo cui lo svolgimento dell’udienza con collegamento da remoto deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario, per contrasto, ritenuto manifesto, con gli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost.
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