La legislazione emanata nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha individuato tre modalità di svolgimento delle udienze, alternative al rinvio: «da remoto»; «cartolare»; «in presenza», ma «a porte chiuse». Tra le tante questioni emergono quelle attinenti alla successione tra le fonti normative di riferimento in tema di estensione della durata del periodo emergenziale, alla necessaria presenza del magistrato «in ufficio» per lo svolgimento delle udienze «da remoto», all'ampliamento del novero dei procedimenti civili non soggetti a rinvio o sospensione dei termini

Il «remoto» è già passato (le udienze civili nell'emergenza epidemiologica e le ulteriori novità del d.l. 28/20)

Dalfino, Domenico;
2020-01-01

Abstract

La legislazione emanata nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha individuato tre modalità di svolgimento delle udienze, alternative al rinvio: «da remoto»; «cartolare»; «in presenza», ma «a porte chiuse». Tra le tante questioni emergono quelle attinenti alla successione tra le fonti normative di riferimento in tema di estensione della durata del periodo emergenziale, alla necessaria presenza del magistrato «in ufficio» per lo svolgimento delle udienze «da remoto», all'ampliamento del novero dei procedimenti civili non soggetti a rinvio o sospensione dei termini
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