L’art. 28 della l. 13 giugno 1942, n. 794 e l’art. 14 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 prevedono uno speciale procedimento per la liquidazione del compenso dovuto dai clienti agli avvocati per l’attività professionale svolta nell’ambito dei giudizi civili. Sta di fatto, però, che, come sanno bene gli avvocati, il procedimento in questione, già nella sua originaria formulazione, è stato diuturna fonte di problemi interpretativi e ha continuato ad esserlo anche dopo l’intervento del legislatore del 2011, perché sembrava che, ad onta della nuova legge, le cose fossero sostanzialmente restate esattamente quelle di prima. In realtà, la nuova legge, pur non essendo in parte qua un capolavoro di precisione e di chiarezza, e pur non consentendo di porre definitivamente fine alla questioni sollevate dal procedimento di che trattasi, finisce col dire molto più di quanto a prima vista possa sembrare, perché permette di effettuare agli interpreti dei non piccoli passi avanti sulla strada della razionalizzazione del procedimento in parola. Invero, dopo che il procedimento aveva continuato a far parlare di sé (e a mietere vittime specie fra gli avvocati) pure successivamente alle modifiche del 2011, le sezioni unite hanno meritoriamente affrontato e risolto buonissima parte dei problemi interpretativi posti dal procedimento in parola, proponendo persuasive soluzioni. Tuttavia, come è noto, perché l’intervento delle sezioni unite si riveli veramente risolutore, è indispensabile, e per comprensibili ragioni, che le soluzioni prospettate siano tutte pienamente convincenti, in quanto in caso contrario qualche questione può restare immancabilmente aperta. Che è ciò che nella specie è accaduto, benché vada subito detto che ciò è avvenuto non certamente per demerito delle Sezioni unite, ma a causa della oggettiva poca chiarezza delle norme e della non condivisibilità di alcune scelte del legislatore. In questa situazione, si è ritenuto opportuno cercare di fare il punto della situazione sul procedimento ex artt. 28 della l. 794/1942 e art. 14 del d. lgs. 150/2011, sì da cercare di capire quel che bisognerebbe fare per uscire definitivamente dall’impasse.
Sul procedimento per il pagamento del compenso agli avvocati
Giovanni Deluca
2020-01-01
Abstract
L’art. 28 della l. 13 giugno 1942, n. 794 e l’art. 14 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 prevedono uno speciale procedimento per la liquidazione del compenso dovuto dai clienti agli avvocati per l’attività professionale svolta nell’ambito dei giudizi civili. Sta di fatto, però, che, come sanno bene gli avvocati, il procedimento in questione, già nella sua originaria formulazione, è stato diuturna fonte di problemi interpretativi e ha continuato ad esserlo anche dopo l’intervento del legislatore del 2011, perché sembrava che, ad onta della nuova legge, le cose fossero sostanzialmente restate esattamente quelle di prima. In realtà, la nuova legge, pur non essendo in parte qua un capolavoro di precisione e di chiarezza, e pur non consentendo di porre definitivamente fine alla questioni sollevate dal procedimento di che trattasi, finisce col dire molto più di quanto a prima vista possa sembrare, perché permette di effettuare agli interpreti dei non piccoli passi avanti sulla strada della razionalizzazione del procedimento in parola. Invero, dopo che il procedimento aveva continuato a far parlare di sé (e a mietere vittime specie fra gli avvocati) pure successivamente alle modifiche del 2011, le sezioni unite hanno meritoriamente affrontato e risolto buonissima parte dei problemi interpretativi posti dal procedimento in parola, proponendo persuasive soluzioni. Tuttavia, come è noto, perché l’intervento delle sezioni unite si riveli veramente risolutore, è indispensabile, e per comprensibili ragioni, che le soluzioni prospettate siano tutte pienamente convincenti, in quanto in caso contrario qualche questione può restare immancabilmente aperta. Che è ciò che nella specie è accaduto, benché vada subito detto che ciò è avvenuto non certamente per demerito delle Sezioni unite, ma a causa della oggettiva poca chiarezza delle norme e della non condivisibilità di alcune scelte del legislatore. In questa situazione, si è ritenuto opportuno cercare di fare il punto della situazione sul procedimento ex artt. 28 della l. 794/1942 e art. 14 del d. lgs. 150/2011, sì da cercare di capire quel che bisognerebbe fare per uscire definitivamente dall’impasse.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.