Il principio dispositivo in materia di prova non e` privo di eccezioni. Al fine di evitare, infatti, di lasciare al monopolio delle parti l’introduzione delle prove nel dibattimento, il legislatore, attraverso la formulazione dell’art. 190, 2o co., c.p.p., ha espressamente individuato i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio. Spetta, dunque, al legislatore indicare i casi tassativi in cui il giudice puo` ammettere ex officio i mezzi di prova, disciplinandone i presupposti. Il giudice conserva, quindi, dei poteri istruttori, ma essi assumono una funzione residuale, dovendo configurarsi come eccezioni alla regola generale, di stampo accusatorio.

voce Giudice (poteri istruttori del)

CERTOSINO, DANILA
2011-01-01

Abstract

Il principio dispositivo in materia di prova non e` privo di eccezioni. Al fine di evitare, infatti, di lasciare al monopolio delle parti l’introduzione delle prove nel dibattimento, il legislatore, attraverso la formulazione dell’art. 190, 2o co., c.p.p., ha espressamente individuato i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio. Spetta, dunque, al legislatore indicare i casi tassativi in cui il giudice puo` ammettere ex officio i mezzi di prova, disciplinandone i presupposti. Il giudice conserva, quindi, dei poteri istruttori, ma essi assumono una funzione residuale, dovendo configurarsi come eccezioni alla regola generale, di stampo accusatorio.
2011
978-88-598-0713-1
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