Accolto con iniziale cautela dagli studiosi del diritto fallimentare, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, nella prospettiva del tributarista, ha il pregio di rimuovere talune macroscopiche interferenze della fiscalità d’impresa con gli istituti solutori della sua crisi. Scarsa attenzione ai profili impositivi è prestata, invece, nell’inedita disciplina giuridica del pre-concordato (o concordato in bianco), attraverso cui il “Decreto crescita” ha inteso anticipare la protezione dei debitori dalle azioni esecutive fin dal momento della presentazione della richiesta di concordato. Il silenzio del legislatore non impedisce tuttavia di declinare compiutamente, sul piano interpretativo, la disciplina sostanziale dei principali tributi. Alcune incertezze possono invece manifestarsi sul versante dell’attuazione del prelievo e, più in particolare, nell’applicazione della legge penale tributaria in riferimento ad atti dispositivi del patrimonio aziendale che l’impresa dovesse porre in essere nel c.d. “periodo di protezione”.
i profili fiscali del pre-concordato
SELICATO, GIANLUCA
2013-01-01
Abstract
Accolto con iniziale cautela dagli studiosi del diritto fallimentare, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, nella prospettiva del tributarista, ha il pregio di rimuovere talune macroscopiche interferenze della fiscalità d’impresa con gli istituti solutori della sua crisi. Scarsa attenzione ai profili impositivi è prestata, invece, nell’inedita disciplina giuridica del pre-concordato (o concordato in bianco), attraverso cui il “Decreto crescita” ha inteso anticipare la protezione dei debitori dalle azioni esecutive fin dal momento della presentazione della richiesta di concordato. Il silenzio del legislatore non impedisce tuttavia di declinare compiutamente, sul piano interpretativo, la disciplina sostanziale dei principali tributi. Alcune incertezze possono invece manifestarsi sul versante dell’attuazione del prelievo e, più in particolare, nell’applicazione della legge penale tributaria in riferimento ad atti dispositivi del patrimonio aziendale che l’impresa dovesse porre in essere nel c.d. “periodo di protezione”.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.