L’effetto congiunto delle riforme introdotte nell’ordinamento dell’Unione europea, con il Trattato di Lisbona del 2007, e nel sistema costituzionale italiano, con la legge costituzionale n. 3/2001 e relativa normativa d’attuazione, hanno reso nuovamente attuale la vexata quaestio del ruolo delle Regioni (e Province autonome) italiane nel sistema di relazioni esterne del nostro Paese e, in particolare, nei rapporti con l’Unione europea. E’ da dire, anzi, che la riforma del titolo V della Costituzione italiana del 2001, nel rimodulare l’assetto complessivo dei rapporti tra Stato ed Enti sub statuali nelle relazioni esterne dello Stato italiano attribuendo a questi ultimi Enti, con riferimento all’Unione europea, un ruolo molto più incisivo del passato sia nella fase “ascendente” che in quella “discendente”, ha di fatto anticipato le successive evoluzioni, nel medesimo senso, del diritto dell’Unione. In sostanza, la detta riforma costituzionale ha creato le condizioni di sistema perché anche il nostro ordinamento giuridico si evolvesse in coerenza con quelle tendenze dirette a valorizzare il ruolo del “… sistema delle autonomie locali e regionali”(art. 4, par. 2, TUE); tendenze presenti in molti ordinamenti di Stati membri dell’Unione e che, nell’ordinamento dell’Unione, hanno trovato una, seppur parziale, affermazione con il Trattato di Lisbona del 2007. E’vero che la riforma costituzionale del 2001 aveva una finalità soprattutto interna – confermate dalla successiva, recente, riforma dell’art. 97 Cost. - ma è anche vero che tale finalità è stata perseguita in un’ottica di marcata apertura verso l’ordinamento internazionale e l’ordinamento dell’Unione europea che è pregna di conseguenze sistematiche e, pertanto, di grande interesse scientifico per gli studiosi della materia. Come si segnala, infatti, nello studio che segue, il ruolo del diritto UE è divenuto cruciale perché, nel momento nel quale si introducevano elementi di federalismo nel nostro sistema istituzionale, sorgeva l’esigenza politica di evitare tendenze centrifughe che minassero il principio del riconoscimento e valorizzazione delle autonomie locali ferma restando l’unitarietà ed indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.). Esigenza soddisfatta, appunto, individuando nella Costituzione, negli “obblighi internazionali” e nell’ordinamento dell’Unione europea i limiti di carattere generale che, condizionando l’attività istituzionale dei vari organi ed enti nazionali, hanno assunto la funzione di elementi unificanti il “sistema” così creato. In sostanza, nel momento nel quale si è ripensato, in generale, il sistema di riparto delle competenze e nel momento in cui lo Stato ha smesso di essere l’unico protagonista dell’attività di formazione ed attuazione degli obblighi “esterni” condividendola – seppur parzialmente - con gli altri Enti indicati, il legislatore costituzionale ha voluto affermare esplicitamente – quale evidente contrappeso e/o controlimite - la vincolatività generale degli obblighi indicati dall’art. 117, 1°co., Cost. e il “primato” delle relative norme. Come si sia “ristrutturato” l’ordinamento italiano a seguito di tale riforma, come si sia raccordata la suddetta riforma con gli sviluppi dell’ordinamento dell’Unione e che effetti sistematici il tutto abbia prodotto è oggetto di approfondimento in questo volume. Era, infatti, opportuno riesaminare, per gli aspetti ancora rilevanti, questa materia in passato oggetto di grande attenzione da parte della dottrina di diritto internazionale e comunitario. Ed era necessario riesaminare questa materia alla luce delle evoluzioni del diritto dell’Unione e del diritto interno italiano – di recente arricchito da una nuova normativa ordinaria d’attuazione (legge 24 dicembre 2012 n. 234) - individuando anche le linee guida delle evoluzioni riscontrate in alcuni ordinamenti giuridici di Stati membri dell’Unione.

I poteri esteri delle Regioni

GAROFALO, Luciano;INGRAVALLO, Ivan;PIZZOLANTE, Giuseppina;MORGESE, GIUSEPPE;
2013-01-01

Abstract

L’effetto congiunto delle riforme introdotte nell’ordinamento dell’Unione europea, con il Trattato di Lisbona del 2007, e nel sistema costituzionale italiano, con la legge costituzionale n. 3/2001 e relativa normativa d’attuazione, hanno reso nuovamente attuale la vexata quaestio del ruolo delle Regioni (e Province autonome) italiane nel sistema di relazioni esterne del nostro Paese e, in particolare, nei rapporti con l’Unione europea. E’ da dire, anzi, che la riforma del titolo V della Costituzione italiana del 2001, nel rimodulare l’assetto complessivo dei rapporti tra Stato ed Enti sub statuali nelle relazioni esterne dello Stato italiano attribuendo a questi ultimi Enti, con riferimento all’Unione europea, un ruolo molto più incisivo del passato sia nella fase “ascendente” che in quella “discendente”, ha di fatto anticipato le successive evoluzioni, nel medesimo senso, del diritto dell’Unione. In sostanza, la detta riforma costituzionale ha creato le condizioni di sistema perché anche il nostro ordinamento giuridico si evolvesse in coerenza con quelle tendenze dirette a valorizzare il ruolo del “… sistema delle autonomie locali e regionali”(art. 4, par. 2, TUE); tendenze presenti in molti ordinamenti di Stati membri dell’Unione e che, nell’ordinamento dell’Unione, hanno trovato una, seppur parziale, affermazione con il Trattato di Lisbona del 2007. E’vero che la riforma costituzionale del 2001 aveva una finalità soprattutto interna – confermate dalla successiva, recente, riforma dell’art. 97 Cost. - ma è anche vero che tale finalità è stata perseguita in un’ottica di marcata apertura verso l’ordinamento internazionale e l’ordinamento dell’Unione europea che è pregna di conseguenze sistematiche e, pertanto, di grande interesse scientifico per gli studiosi della materia. Come si segnala, infatti, nello studio che segue, il ruolo del diritto UE è divenuto cruciale perché, nel momento nel quale si introducevano elementi di federalismo nel nostro sistema istituzionale, sorgeva l’esigenza politica di evitare tendenze centrifughe che minassero il principio del riconoscimento e valorizzazione delle autonomie locali ferma restando l’unitarietà ed indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.). Esigenza soddisfatta, appunto, individuando nella Costituzione, negli “obblighi internazionali” e nell’ordinamento dell’Unione europea i limiti di carattere generale che, condizionando l’attività istituzionale dei vari organi ed enti nazionali, hanno assunto la funzione di elementi unificanti il “sistema” così creato. In sostanza, nel momento nel quale si è ripensato, in generale, il sistema di riparto delle competenze e nel momento in cui lo Stato ha smesso di essere l’unico protagonista dell’attività di formazione ed attuazione degli obblighi “esterni” condividendola – seppur parzialmente - con gli altri Enti indicati, il legislatore costituzionale ha voluto affermare esplicitamente – quale evidente contrappeso e/o controlimite - la vincolatività generale degli obblighi indicati dall’art. 117, 1°co., Cost. e il “primato” delle relative norme. Come si sia “ristrutturato” l’ordinamento italiano a seguito di tale riforma, come si sia raccordata la suddetta riforma con gli sviluppi dell’ordinamento dell’Unione e che effetti sistematici il tutto abbia prodotto è oggetto di approfondimento in questo volume. Era, infatti, opportuno riesaminare, per gli aspetti ancora rilevanti, questa materia in passato oggetto di grande attenzione da parte della dottrina di diritto internazionale e comunitario. Ed era necessario riesaminare questa materia alla luce delle evoluzioni del diritto dell’Unione e del diritto interno italiano – di recente arricchito da una nuova normativa ordinaria d’attuazione (legge 24 dicembre 2012 n. 234) - individuando anche le linee guida delle evoluzioni riscontrate in alcuni ordinamenti giuridici di Stati membri dell’Unione.
2013
978-88-6342-527-7
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/34642
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