L’adempimento è la modalità privilegiata di attuazione del rapporto obbligatorio per assicurare l’esecuzione della prestazione dovuta sia nell’ordinamento civile (artt. 1176 ss. c.c.) che in quello tributario (artt. 3 bis, d.P.R. n. 602/1973 e 19, d.lg. n. 241/1997). In quest’ultimo, in ragione della natura pecuniaria della prestazione, trova di regola applicazione il principio nominalistico di matrice civilistica in base al quale l’obbligazione si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale (art. 1277 c.c.). L’esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta, se solitamente costituisce inadempimento (art. 1218 c.c.), talvolta può comportare l’estinzione del rapporto obbligatorio per dazione di “cosa diversa”, previo giudizio di apprezzamento del creditore circa l’idoneità di quest’ultima a soddisfare il suo interesse al pari della “cosa dovuta” (art. 1197 c.c.). Si tratta in altri termini di un adempimento effettuato prestando cosa diversa da quella dovuta. La datio in solutum ha quindi la funzione di contemperare l’interesse del creditore ad ottenere l’adempimento tramite una prestazione diversa dall’originaria, dato il rischio d’inesecuzione della prestazione pecuniaria inizialmente dedotto, con l’interesse del debitore a liberarsi dal vincolo obbligatorio malgrado la carenza di liquidità. La questione giuridica dell’estinzione delle obbligazioni tributarie per datio in solutum, tuttavia, pone il giurista dinanzi al non facile compito di ricostruire organicamente le frammentarie fonti legislative e di discernere le diverse fattispecie alla luce di un’ermeneutica ragionevole e bilanciata. Ciò naturalmente non secondo un esercizio teorico fine a se stesso, ma prospettando soluzioni calibrate caso per caso e validate da una lettura assiologica e sistematica delle fonti.

The fulfilment is the privileged way of implementing the mandatory report to ensure the performance of the service due in both the civil order (art. 1176 ss. c.c.) and the tax system (art. 3 encore, d.P.R. 602/1973 and 19, d.lg. 241/1997). In the latter, because of the financial nature of the service, the nominal principle of civil origin is normally applied, whereing the obligation with legal tender money in the State at the time of payment and by its face value (art. 1277 c.c.). The performance of a non-performing benefit, if it usually constitutes non-compliance (art. 1218 c.c.), can sometimes result in the termination of the obligatory ratio for the “different thing”, subject to the creditor’s appreciation of the creditor’s suitability to satisfy his interest as well as the “due thing” (art. 1197 c.c.). In other words, this is a fulfillment carried out by performing something different from the one due. The solutum datio therefore has the function of containing the creditor’s interest in obtaining compliance through a benefit other than the original, given the risk of the financial benefit initially deducted, with the debtor’s interest freeing himself from the mandatory constraint despite the liquidity shortage. The legal question of the extinguishing of solutum datio tax obligations, however, puts the jurist before the difficult task of organically reconstructing fragmented legislative sources and discerning the different cases in the light of a reasonable and balanced hermeneutic. This is, of course, not according to a theoretical exercise for its own purpose, but by proposing solutions calibrated on a case-by-case basis and validated by an axiological and systematic reading of the sources.

La datio in solutum dei debiti tributari: cessione di beni culturali e baratto amministrativo

Parente Salvatore Antonello
2020-01-01

Abstract

L’adempimento è la modalità privilegiata di attuazione del rapporto obbligatorio per assicurare l’esecuzione della prestazione dovuta sia nell’ordinamento civile (artt. 1176 ss. c.c.) che in quello tributario (artt. 3 bis, d.P.R. n. 602/1973 e 19, d.lg. n. 241/1997). In quest’ultimo, in ragione della natura pecuniaria della prestazione, trova di regola applicazione il principio nominalistico di matrice civilistica in base al quale l’obbligazione si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale (art. 1277 c.c.). L’esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta, se solitamente costituisce inadempimento (art. 1218 c.c.), talvolta può comportare l’estinzione del rapporto obbligatorio per dazione di “cosa diversa”, previo giudizio di apprezzamento del creditore circa l’idoneità di quest’ultima a soddisfare il suo interesse al pari della “cosa dovuta” (art. 1197 c.c.). Si tratta in altri termini di un adempimento effettuato prestando cosa diversa da quella dovuta. La datio in solutum ha quindi la funzione di contemperare l’interesse del creditore ad ottenere l’adempimento tramite una prestazione diversa dall’originaria, dato il rischio d’inesecuzione della prestazione pecuniaria inizialmente dedotto, con l’interesse del debitore a liberarsi dal vincolo obbligatorio malgrado la carenza di liquidità. La questione giuridica dell’estinzione delle obbligazioni tributarie per datio in solutum, tuttavia, pone il giurista dinanzi al non facile compito di ricostruire organicamente le frammentarie fonti legislative e di discernere le diverse fattispecie alla luce di un’ermeneutica ragionevole e bilanciata. Ciò naturalmente non secondo un esercizio teorico fine a se stesso, ma prospettando soluzioni calibrate caso per caso e validate da una lettura assiologica e sistematica delle fonti.
2020
The fulfilment is the privileged way of implementing the mandatory report to ensure the performance of the service due in both the civil order (art. 1176 ss. c.c.) and the tax system (art. 3 encore, d.P.R. 602/1973 and 19, d.lg. 241/1997). In the latter, because of the financial nature of the service, the nominal principle of civil origin is normally applied, whereing the obligation with legal tender money in the State at the time of payment and by its face value (art. 1277 c.c.). The performance of a non-performing benefit, if it usually constitutes non-compliance (art. 1218 c.c.), can sometimes result in the termination of the obligatory ratio for the “different thing”, subject to the creditor’s appreciation of the creditor’s suitability to satisfy his interest as well as the “due thing” (art. 1197 c.c.). In other words, this is a fulfillment carried out by performing something different from the one due. The solutum datio therefore has the function of containing the creditor’s interest in obtaining compliance through a benefit other than the original, given the risk of the financial benefit initially deducted, with the debtor’s interest freeing himself from the mandatory constraint despite the liquidity shortage. The legal question of the extinguishing of solutum datio tax obligations, however, puts the jurist before the difficult task of organically reconstructing fragmented legislative sources and discerning the different cases in the light of a reasonable and balanced hermeneutic. This is, of course, not according to a theoretical exercise for its own purpose, but by proposing solutions calibrated on a case-by-case basis and validated by an axiological and systematic reading of the sources.
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