L’opera monografica indaga l’istituto del sequestro disciplinato dall’art. 687 c.p.c. e comunemente noto come sequestro liberatorio. Il volume si apre con un capitolo che traccia l’origine storica del sequestro liberatorio, prosegue con l’analisi della sistemazione che esso riceve nei lavori per il codice di procedura civile del 1942, si incentra poi nell’esame del campo di applicazione dell’art. 687 c.p.c. e si chiude con la trattazione dei profili procedimentali. L’analisi condotta delinea con chiarezza i principali problemi dell’istituto. In primo luogo, l’estensione del suo impiego al di là della ipotesi in cui il debitore non contesti l’esistenza del proprio obbligo (e si versi quindi in un caso di mora credendi), fino a toccare il caso in cui il debitore contesti l’esistenza dell’obbligo, ma voglia evitare gli effetti della mora debendi, qualora una sentenza gli dia successivamente torto. In secondo luogo, la natura del sequestro liberatorio: da taluni considerato un equivalente funzionale del deposito liberatorio; da altri collocato all’interno della tutela cautelare. Diversità di ricostruzione che incide evidentemente anche sull’individuazione della disciplina applicabile. L’indagine storica rivela un ulteriore esempio dei difetti di coordinamento nei lavori preparatori per il codice civile ed il codice di procedura civile. In questo caso essi si sono manifestati in due interventi paralleli nella materia della mora del creditore e dei sequestri. Essi hanno finito per mettere in crisi la prevalente ricostruzione che coglieva l’elemento distintivo tra deposito liberatorio e sequestro nell’oggetto dell’obbligazione da cui il debitore intendeva liberarsi, ammettendo il ricorso al sequestro nei casi in cui il deposito non fosse materialmente o giuridicamente possibile. In particolare, la previsione che il sequestro possa essere concesso «quando è controverso l’obbligo in sé» ha aperto la prospettiva di allargare il campo di applicazione a casi diversi dalla mora credendi. L’ipotesi ricostruttiva, prendendo le distanze da quello che appare oggi l’impiego prevalente dell’istituto, riconosce che la situazione sostanziale di riferimento del sequestro liberatorio continua ad essere solo ed esclusivamente quella in cui alla volontà di adempiere manifestata da una parte si opponga il contegno dell’altra che si rifiuti di ricevere quanto offerto.

il sequestro cd. liberatorio (art. 687 c.p.c.)

TRABACE, SILVANA
2011-01-01

Abstract

L’opera monografica indaga l’istituto del sequestro disciplinato dall’art. 687 c.p.c. e comunemente noto come sequestro liberatorio. Il volume si apre con un capitolo che traccia l’origine storica del sequestro liberatorio, prosegue con l’analisi della sistemazione che esso riceve nei lavori per il codice di procedura civile del 1942, si incentra poi nell’esame del campo di applicazione dell’art. 687 c.p.c. e si chiude con la trattazione dei profili procedimentali. L’analisi condotta delinea con chiarezza i principali problemi dell’istituto. In primo luogo, l’estensione del suo impiego al di là della ipotesi in cui il debitore non contesti l’esistenza del proprio obbligo (e si versi quindi in un caso di mora credendi), fino a toccare il caso in cui il debitore contesti l’esistenza dell’obbligo, ma voglia evitare gli effetti della mora debendi, qualora una sentenza gli dia successivamente torto. In secondo luogo, la natura del sequestro liberatorio: da taluni considerato un equivalente funzionale del deposito liberatorio; da altri collocato all’interno della tutela cautelare. Diversità di ricostruzione che incide evidentemente anche sull’individuazione della disciplina applicabile. L’indagine storica rivela un ulteriore esempio dei difetti di coordinamento nei lavori preparatori per il codice civile ed il codice di procedura civile. In questo caso essi si sono manifestati in due interventi paralleli nella materia della mora del creditore e dei sequestri. Essi hanno finito per mettere in crisi la prevalente ricostruzione che coglieva l’elemento distintivo tra deposito liberatorio e sequestro nell’oggetto dell’obbligazione da cui il debitore intendeva liberarsi, ammettendo il ricorso al sequestro nei casi in cui il deposito non fosse materialmente o giuridicamente possibile. In particolare, la previsione che il sequestro possa essere concesso «quando è controverso l’obbligo in sé» ha aperto la prospettiva di allargare il campo di applicazione a casi diversi dalla mora credendi. L’ipotesi ricostruttiva, prendendo le distanze da quello che appare oggi l’impiego prevalente dell’istituto, riconosce che la situazione sostanziale di riferimento del sequestro liberatorio continua ad essere solo ed esclusivamente quella in cui alla volontà di adempiere manifestata da una parte si opponga il contegno dell’altra che si rifiuti di ricevere quanto offerto.
2011
978-88-6611-061-3
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