Con le sentenze gemelle della Corte di cassazione nn. 28991 e 28992 del 11 novembre 2019 la regola relativa all’onere della prova gravante sull’attore, che abbia proposto l’azione risarcitoria da inadempimento contrattuale in conformità all’art. 1218 c.c., è stata diversificata. Non sarà necessario che il creditore (attore) dia prova della causalità materiale tra l’inadempimento allegato e l’evento dannoso, se egli abbia lamentato l’inadempimento di un obbligo di facere non professionale o di dare; dovrà, invece, farsi carico della relativa prova, in caso di inadempimento di un obbligo di facere professionale. Il contributo segnala la necessità che la valutazione dell’inadempimento di un obbligo di facere non professionale e di dare, allorché se ne debba verificare l’astratta efficienza nella causazione dell’evento dannoso, si uniformi a soluzioni interpretative, che siano capaci di assicurare concreta operatività al principio dell’assorbimento del nesso causale nell’inadempimento, di recente affermato proprio dalle decisioni di legittimità sopra indicate. Specialmente quando rilevi una fattispecie, in cui l’evento di danno sia astrattamente riconducibile a più inferenze causali. In tal caso, infatti, la verifica causale, condotta secondo lo schema della causalità adeguata, rischierebbe di rendere in concreto inoperante il principio dell’assorbimento testé richiamato.

Sulla responsabilità del gestore di piste da sci: "facere" professionale, nesso di causa, onere della prova

U. Violante
2020-01-01

Abstract

Con le sentenze gemelle della Corte di cassazione nn. 28991 e 28992 del 11 novembre 2019 la regola relativa all’onere della prova gravante sull’attore, che abbia proposto l’azione risarcitoria da inadempimento contrattuale in conformità all’art. 1218 c.c., è stata diversificata. Non sarà necessario che il creditore (attore) dia prova della causalità materiale tra l’inadempimento allegato e l’evento dannoso, se egli abbia lamentato l’inadempimento di un obbligo di facere non professionale o di dare; dovrà, invece, farsi carico della relativa prova, in caso di inadempimento di un obbligo di facere professionale. Il contributo segnala la necessità che la valutazione dell’inadempimento di un obbligo di facere non professionale e di dare, allorché se ne debba verificare l’astratta efficienza nella causazione dell’evento dannoso, si uniformi a soluzioni interpretative, che siano capaci di assicurare concreta operatività al principio dell’assorbimento del nesso causale nell’inadempimento, di recente affermato proprio dalle decisioni di legittimità sopra indicate. Specialmente quando rilevi una fattispecie, in cui l’evento di danno sia astrattamente riconducibile a più inferenze causali. In tal caso, infatti, la verifica causale, condotta secondo lo schema della causalità adeguata, rischierebbe di rendere in concreto inoperante il principio dell’assorbimento testé richiamato.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/338017
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