Il libro affronta lo studio di una materia assicurativa peculiare sia in ragione della qualità dei rischi protetti, collegati alla responsabilità armatoriale, sia in ragione della natura delle associazioni mutualistiche o dei “clubs” di armatori che assicurano larga parte del tonnellaggio mondiale: i Protection and Indemnity Clubs o P&I Clubs. La prima parte del libro è pertanto dedicata preliminarmente all’evoluzione del modello dei P&I Clubs dall’originaria friendly association fra armatori al moderno P&I Club, per concentrarsi poi sullo studio del sistema dei moderni P&I Clubs: in particolare, la struttura personale aperta dei P&I combinata alla selezione positiva dei rischi. Lo snodo principale è lo scrutinio degli aspiranti membri del P&I Club, che è sì guidato dalle Club rules – agevolmente accessibili anche sul sito dei P&I Clubs, ma basato sostanzialmente su di un criterio reputazionale (pp. 111 – 126). E’ altresì importante ricordare che il contratto che intercorre fra P&I Club ed il membro assicurato è un contratto di indennità in senso stretto: una indemnity insurance cui è funzionale la pay to be paid rule (127 – 142). L’altra conseguente parte della monografia si concentra sulla disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità armatoriale, introdotta dal legislatore europeo con la direttive 2009/20/CE, cui il legislatore italiano ha dato attuazione con il dl 28 giugno 2012, n. 111 (capitoli IV e V, pp. 215 – 307). L’introduzione dell’obbligo assicurativo è evidentemente diretto a proteggere i terzi, i cui danni sono riconducibili alla responsabilità di un armatore. Centrale nell’economia della direttiva 2009/20/CE è il rinvio alla Convenzione LLMC (Limitation on Liability for Maritime Claims), che contribuisce a definire la fattispecie di rischio da responsabilità armatoriale oggetto della direttiva 2009/20/CE (art. 4, par. 3) e la relativa disciplina. E’ stato essenziale pertanto un commento alla Convenzione LLMC (capitolo IV, pp. 149 – 207). Fondamentale è l’indicazione dell’ “assicurazione indennizzo del tipo attualmente fornito dai membri dell’International Group of P&I Clubs”coe “esempio” di assicurazione idonea a soddisfare l’obbligo assicurativo dell’armatore (art. 3, lett. b, e art. 4 della direttiva 2009/20/CE). In tal modo, si attenua o si elide il trauma dell’introduzione della direttiva 2009/20/CE, che si pone in continuità con la prassi dei P&I Club. In ogni caso la direttiva 2009/20/CE segna l’avvio di un passaggio da un diritto dei P&I Clubs ad un diritto dell’operazione assicurativa (pp. 301 – 306)
L'assicurazione della responsabilità armatoriale. P&I Clubs e obbligo assicurativo
MOLITERNI, Francesco
2012-01-01
Abstract
Il libro affronta lo studio di una materia assicurativa peculiare sia in ragione della qualità dei rischi protetti, collegati alla responsabilità armatoriale, sia in ragione della natura delle associazioni mutualistiche o dei “clubs” di armatori che assicurano larga parte del tonnellaggio mondiale: i Protection and Indemnity Clubs o P&I Clubs. La prima parte del libro è pertanto dedicata preliminarmente all’evoluzione del modello dei P&I Clubs dall’originaria friendly association fra armatori al moderno P&I Club, per concentrarsi poi sullo studio del sistema dei moderni P&I Clubs: in particolare, la struttura personale aperta dei P&I combinata alla selezione positiva dei rischi. Lo snodo principale è lo scrutinio degli aspiranti membri del P&I Club, che è sì guidato dalle Club rules – agevolmente accessibili anche sul sito dei P&I Clubs, ma basato sostanzialmente su di un criterio reputazionale (pp. 111 – 126). E’ altresì importante ricordare che il contratto che intercorre fra P&I Club ed il membro assicurato è un contratto di indennità in senso stretto: una indemnity insurance cui è funzionale la pay to be paid rule (127 – 142). L’altra conseguente parte della monografia si concentra sulla disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità armatoriale, introdotta dal legislatore europeo con la direttive 2009/20/CE, cui il legislatore italiano ha dato attuazione con il dl 28 giugno 2012, n. 111 (capitoli IV e V, pp. 215 – 307). L’introduzione dell’obbligo assicurativo è evidentemente diretto a proteggere i terzi, i cui danni sono riconducibili alla responsabilità di un armatore. Centrale nell’economia della direttiva 2009/20/CE è il rinvio alla Convenzione LLMC (Limitation on Liability for Maritime Claims), che contribuisce a definire la fattispecie di rischio da responsabilità armatoriale oggetto della direttiva 2009/20/CE (art. 4, par. 3) e la relativa disciplina. E’ stato essenziale pertanto un commento alla Convenzione LLMC (capitolo IV, pp. 149 – 207). Fondamentale è l’indicazione dell’ “assicurazione indennizzo del tipo attualmente fornito dai membri dell’International Group of P&I Clubs”coe “esempio” di assicurazione idonea a soddisfare l’obbligo assicurativo dell’armatore (art. 3, lett. b, e art. 4 della direttiva 2009/20/CE). In tal modo, si attenua o si elide il trauma dell’introduzione della direttiva 2009/20/CE, che si pone in continuità con la prassi dei P&I Club. In ogni caso la direttiva 2009/20/CE segna l’avvio di un passaggio da un diritto dei P&I Clubs ad un diritto dell’operazione assicurativa (pp. 301 – 306)I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.