L’indagine evidenzia la nascita di un nuovo diritto bancario e la necessaria rilevanza dei profili civilistici dell’attività bancaria. Infatti la rigenerata situazione privatistica dell’ordinamento bancario - pur accompagnata dalla introduzione di una disciplina di settore – non ha comportato la mera reviviscenza delle regole della prassi commerciale, quanto piuttosto, nella disciplina giuridica che regola i rapporti contrattuali banca cliente, la prevalenza di tecniche e strumenti civilistici. Infatti il neoformalismo contrattuale, il regime di invalidità orientato alla protezione del contraente debole, ed il generale divieto di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche costituiscono chiari sintomi della scelta di mezzi e rimedi giuridici che appaiono del tutto estranei alle (ed incompatibili con le) regole spontaneamente sorte nella prassi. Di qui una situazione di novità non solo perché l’attività è caratterizzata dal fatto di operare ora in un ambito spiccatamente privatistico, ma soprattutto perché, in tale ambito, é necessariamente indirizzata verso un adeguamento e un’armonizzazione della prassi contrattuale alle norme giuridiche emanate per la realizzazione delle esigenze di equilibrio e proporzionalità tra gli interessi in gioco, invece sottovalutate e marginalizzate nel vecchio contesto (formalmente pubblicistico).
Il nuovo diritto bancario. Profili civilistici dell'attività bancaria
DE SINNO, Cataldo
2012-01-01
Abstract
L’indagine evidenzia la nascita di un nuovo diritto bancario e la necessaria rilevanza dei profili civilistici dell’attività bancaria. Infatti la rigenerata situazione privatistica dell’ordinamento bancario - pur accompagnata dalla introduzione di una disciplina di settore – non ha comportato la mera reviviscenza delle regole della prassi commerciale, quanto piuttosto, nella disciplina giuridica che regola i rapporti contrattuali banca cliente, la prevalenza di tecniche e strumenti civilistici. Infatti il neoformalismo contrattuale, il regime di invalidità orientato alla protezione del contraente debole, ed il generale divieto di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche costituiscono chiari sintomi della scelta di mezzi e rimedi giuridici che appaiono del tutto estranei alle (ed incompatibili con le) regole spontaneamente sorte nella prassi. Di qui una situazione di novità non solo perché l’attività è caratterizzata dal fatto di operare ora in un ambito spiccatamente privatistico, ma soprattutto perché, in tale ambito, é necessariamente indirizzata verso un adeguamento e un’armonizzazione della prassi contrattuale alle norme giuridiche emanate per la realizzazione delle esigenze di equilibrio e proporzionalità tra gli interessi in gioco, invece sottovalutate e marginalizzate nel vecchio contesto (formalmente pubblicistico).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.