L’esigenza di specifiche valutazioni della responsabilità medica nell’emergenza è scolpita nella dimensione più lancinante che l’epidemia ha, purtroppo, assunto. In alcune regioni, la massiva diffusione del contagio ha espresso una domanda di cure rianimatorie che il sistema non è stato in grado di soddisfare. In un certo numero di casi, il triage non ha definito (come di consueto) la gerarchia temporale degli interventi sanitari ma l’alternativa tra la vita e la morte dei pazienti con un quadro di grave insufficienza respiratoria. Il vaccino per porre al riparo i rianimatori dal rischio del mass-flowing di procedimenti penali non esiste ma è possibile ipotizzare contromisure articolate e multilivello. In questa prospettiva, non solo la riforma della colpa professionale potrebbe non essere necessaria ma di sicuro non è sufficiente. Oltre agli interventi sul diritto penale sostanziale occorrerebbe intervenire sul diritto processuale (perlomeno quello vivente) e oltre agli interventi sul sistema punitivo è necessario l’apporto di rimedi deflattivi anche non immediatamente correlati alla dimensione sanzionatoria.

Responsabilità penale del medico, epidemia da “Covid19” e “scelte tragiche” (nel prisma degli emendamenti alla legge di conversione del d.l. c.d. “Cura Italia”)

giuseppe losappio
Writing – Review & Editing
2020-01-01

Abstract

L’esigenza di specifiche valutazioni della responsabilità medica nell’emergenza è scolpita nella dimensione più lancinante che l’epidemia ha, purtroppo, assunto. In alcune regioni, la massiva diffusione del contagio ha espresso una domanda di cure rianimatorie che il sistema non è stato in grado di soddisfare. In un certo numero di casi, il triage non ha definito (come di consueto) la gerarchia temporale degli interventi sanitari ma l’alternativa tra la vita e la morte dei pazienti con un quadro di grave insufficienza respiratoria. Il vaccino per porre al riparo i rianimatori dal rischio del mass-flowing di procedimenti penali non esiste ma è possibile ipotizzare contromisure articolate e multilivello. In questa prospettiva, non solo la riforma della colpa professionale potrebbe non essere necessaria ma di sicuro non è sufficiente. Oltre agli interventi sul diritto penale sostanziale occorrerebbe intervenire sul diritto processuale (perlomeno quello vivente) e oltre agli interventi sul sistema punitivo è necessario l’apporto di rimedi deflattivi anche non immediatamente correlati alla dimensione sanzionatoria.
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