L’articolo si occupa di esaminare due importanti sentenze con cui la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha precisato alcune disposizioni della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Nella sentenza Monsanto Technology del 6 luglio 2010, si afferma che la protezione di un brevetto relativo a una sequenza di DNA non ha carattere assoluto ma relativo e che, pertanto, la protezione si estende al prodotto che la incorpora solo se e nella misura in cui la sequenza continui a svolgervi effettivamente la sua funzione. Nella sentenza Brüstle del 18 ottobre 2011, invece, si stabilisce il divieto di brevettabilità di prodotti e procedimenti comportanti il prelievo di cellule staminali ricavate da embrioni umani, qualora ciò implichi la distruzione di questi ultimi. Premessi cenni al dibattito sulla protezione giuridica dei trovati biotecnologici in Europa e al contenuto della direttiva 98/44, l’articolo analizza nel dettaglio le due sentenze. Con riferimento alla pronunzia Monsanto Technology, si giunge a riconoscere il carattere positivo delle conclusioni della CGUE in considerazione del carattere “incrementale” dell’innovazione biotecnologica e della necessità di un corretto bilanciamento degli interessi. Quanto alla pronunzia Brüstle, invece, si sottolinea un approccio eccessivamente cauto da parte della Corte, che lascia aperti alcuni interrogativi sul futuro della ricerca scientifica nel settore considerato.
La recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche: le pronunzie Monsanto Technology e Brustle
MORGESE, GIUSEPPE
2012-01-01
Abstract
L’articolo si occupa di esaminare due importanti sentenze con cui la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha precisato alcune disposizioni della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Nella sentenza Monsanto Technology del 6 luglio 2010, si afferma che la protezione di un brevetto relativo a una sequenza di DNA non ha carattere assoluto ma relativo e che, pertanto, la protezione si estende al prodotto che la incorpora solo se e nella misura in cui la sequenza continui a svolgervi effettivamente la sua funzione. Nella sentenza Brüstle del 18 ottobre 2011, invece, si stabilisce il divieto di brevettabilità di prodotti e procedimenti comportanti il prelievo di cellule staminali ricavate da embrioni umani, qualora ciò implichi la distruzione di questi ultimi. Premessi cenni al dibattito sulla protezione giuridica dei trovati biotecnologici in Europa e al contenuto della direttiva 98/44, l’articolo analizza nel dettaglio le due sentenze. Con riferimento alla pronunzia Monsanto Technology, si giunge a riconoscere il carattere positivo delle conclusioni della CGUE in considerazione del carattere “incrementale” dell’innovazione biotecnologica e della necessità di un corretto bilanciamento degli interessi. Quanto alla pronunzia Brüstle, invece, si sottolinea un approccio eccessivamente cauto da parte della Corte, che lascia aperti alcuni interrogativi sul futuro della ricerca scientifica nel settore considerato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.